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 Thursday, February 09, 2012   Osservatorio Regionale Immigrazione | Area Legale | Indice
 
  
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AREA LEGALE: ORARI DEL SERVIZO ESPERTO LEGALE DAL 6 AL 10 FEBBRAIO 2012

IL SERVIZIO TELEFONICO DI COUNSELLING LEGALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLA SETTIMANA DAL  DAL 30 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2012 E' IL SEGUENTE:

LUNEDI': DALLE 13 ALLE 16.00

MARTEDI': DALLE 10.00  ALLE 15.00

MERCOLEDI': DALLE 12.30 ALLE 15.30

GIOVEDI': DALLE 9.00 ALLE 15

VENERDI': DALLE 9 ALLE 14

E' SEMPRE ATTIVA UNA SEGRETERIA TELEFONICA PER LASCIARE I MESSAGGI, SEMPRE ALLO STESSO NUMERO DI TELEFONO:

0412919340 

funziona sempre il sistema di compilazione e invio dei quesiti e delle richieste di informazione "CONTATTA L'ESPERTO LEGALE" presente nella sezione "Area Legale" di questo sito.
Attualmente è disponibile una nuova casella di posta elettronica alla quale scrivere per le richieste di informazioni e consulenze riguardanti la normativa in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero:

legale_immigrazione@venetolavoro.it

o

giovanni.savini@venetolavoro.it

AGGIORNATO IL VALORE DELL’ASSEGNO SOCIALE, UTILE ANCHE PER PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI E ALTRO

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno.
L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari.
L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:
per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;
per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);
ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi.
Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale;
impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione.
Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità)
Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili
1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili
2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili
3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili
2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili
2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili

Un cittadino extracomunitario che, per esempio, vuole rinnovare il permesso di soggiorno, deve dimostrare che percepisce un reddito almeno pari all’assegno sociale, quindi, quest’anno, 5577 euro. Se vuole far venire in Italia la moglie, il reddito deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno, 8365,50 euro.

Il riferimento all’assegno è importante anche per i cittadini comunitari. I romeni, i polacchi e gli altri che vogliono vivere in Italia per più di tre mesi e non hanno un lavoro devono comunque dimostrare risorse pari al suo importo.

(Fonte: meltigpot, stranieriinitalia)
(7 Febbraio 2011)

LAVORO DOMESTICO - NUOVI MINIMI CONTRIBUTIVI INPS E RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2012

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.

Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.


DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012



LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

 

fino a  €  7,54

 

oltre    € 7,54

fino a  €  9,19

 

 

oltre    € 9,19

 

 

€  6,68

 

 

€  7,54

 

 

€  9,19

 

€  1,40   (0,34) (2)

 

 

€  1,58   (0,38) (2)

 

 

€  1,93   (0,46) (2)

 

€   1,41    (0,34) (2)

 

 

€   1,59    (0,38) (2)

 

 

€   1,94    (0,46) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,85

 

€  1,02   (0,24) (2)

 

€   1,02    (0,24) (2)

 

Leggi la Circolare INPS del 3 febbraio 2012 n. 17

 

******

Il 17 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.

MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2012
(ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DEL 16.2.2007)
PER CIASCUNA TABELLA SI INDICA IL LIVELLO E LA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE MINIMA AGGIORNATA 

TABELLA A  - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)

A 595,36
AS 703,61
B 757,73
BS 811,85
C 865,99
CS 920,11
D 1.082,48 + indennità 160,07
DS 1.136,60 + indennità 160,07

TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. (valori mensili)
B 541,24
BS 568,30
C 627,83

TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A 4,33
AS 5,10
B 5,42
BS 5,74
C 6,06
CS 6,37
D 7,36
DS 7,68

TABELLA D  - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

AUTOSUFF.
BS 933,63

NON AUTOSUFF.
CS 1.058,12
DS 1.307,10

TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO 625,14

TABELLA F  - INDENNITA' (valori giornalieri)

pranzo e/o colazione 1,81
cena 1,81
alloggio 1,57

totale 5,19

(5 Febbraio 2012))

STABILITI GLI INGRESSI PER STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012

Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, si stabilisce che per l’anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all’estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

Leggi il Decreto

(3 Febbraio 2012)

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2012

Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative.
Tra i documenti inseriti nella seconda metà di gennaio, segnaliamo:



Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 130: la domanda di carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ancorché respinta può sempre formare oggetto di una nuova istanza in rapporto alle mutate condizioni della persona ed alla evoluzione del quadro normativo
Consiglio di Stato Sentenza del 20 dicembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 154: l'appellante fonda le proprie domande sulla base del contenuto altamente discrezionale del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno provvede sulla richiesta di concessione della cittadinanza da parte di un cittadino straniero, che giustifica il diniego anche in presenza di meri sospetti, anche in ragione del pericolo di pregiudizio per la credibilità dello Stato qualora lo straniero, divenuto cittadino italiano, compia o sia coinvolto in atti di terrorismo
TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 527: la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica".
TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 501: illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 10 settembre 2009
TAR Lazio Sentenza del 26 - 27 gennaio 2011 n. 888: la circostanza che la ricorrente non svolgesse in patria alcuna attività lavorativa né di studio e che fosse sprovvista di occupazione ha determinato quella valutazione del “rischio migratorio” che sostiene il provvedimento impugnato di diniego di visto di ingresso per turismo
TAR Lazio Sentenza del 27 ottobre 2011 - 23 gennaio 2012 n. 711: al precedente penale richiamato non può essere attribuita l’automatica valenza ostativa per il rinnovo del permesso per lavoro subordinato. Non risulta infatti, allo stato degli atti se la sentenza di condanna riportata dal ricorrente sia stata pronunciata per un reato rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 625 n. 2, prima ipotesi, c.p. (furto con scasso) espressamente contemplata dall’art. 380 c.p.p. oppure nella seconda (avvalendosi di mezzi fraudolenti), non rientrante tra quelle riconducibili all’art. 380 c.p.p.
TAR Lazio Sentenza del 20 dicembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 609: Sanatoria 2009 - l’intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all’art. 1 ter, comma 13, lett. c) D.L. n. 78/2009, giustifica il diniego della istanza di regolarizzazione
TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 608: l’intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile - così come evidenziato nel provvedimento impugnato - dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 286/1998, giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 531: la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione
TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 530: Sanatoria 2009 - risulta accertata la mancata corrispondenza di quanto indicato nella istanza rispetto all’effettivo reddito percepito e dichiarato dal coniuge del richiedente
TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 519: Sanatoria 2009 - illegittimo il decreto emesso dalla Questura di Roma notificato in data 7 febbraio 2011 con il quale veniva decretata l’archiviazione della istanza di permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione: la Questura avrebbe dovuto provvedere ad inviare il preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90 in modo da consentire allo straniero di partecipare al procedimento al fine di poter evidenziare le ragioni sottese al rilascio del provvedimento favorevole
TAR Lazio Sentenza del 12 - 17 gennaio 2012 n. 475: legittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato oppostogli dall’Ambasciata d’Italia in Dhaka in quanto risulterebbe “manomesso” nel nome il passaporto
Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 129: il permesso di soggiorno “per ricerca occupazione” non può essere ulteriormente rinnovato o prorogato, una volta che l’interessato abbia usufruito (sia pure inutilmente) del tempo garantitogli dalla legge.
Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 123: la sentenza penale a carico dell’attuale appellato risulta pronunciata, a seguito di patteggiamento, prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002
TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 20 gennaio 2012 n. 678: il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.
TAR Lazio Sentenza del 27 ottobre 2011 - 20 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 520: il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato

Tribunale per i Minorenni di Genova Sentenza del 28 dicembre 2011 depositata il 27 gennaio 2012 n. 231: "emerge la necessità che il nucleo familiare, radicato e inserito in Italia da molti anni, non venga gravemente turbato dall'allontanamento della figura paterna che ha dimostrato, attraverso un percorso di recupero e riabilitazione portato avanti, di aver superato le proprie problematiche e di esser diventato per i figli un indispensabile punto di riferimento materiale, educativo ed affettivo"

(1 Febbraio 2012)

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