Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Più precisamente, con D.M. dell'11 luglio 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 luglio 2011, è stato determinato il contingente anno 2011 relativo all'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (articolo 44 - bis, comma 6 del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004).
In tale Decreto sono stabiliti 5000 ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, e 5000 ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Per il Veneto sono previsti 800 ingressi per formazione-tirocinio.
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Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2011 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2012.
In particolare, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale, il Ministero degli Affari Esteri fino al 30 giugno può continuare a rilasciare visti di ingresso per formazione, sia pur nei limiti dei visti rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente (vale a dire che se sono stati rilasciati ad esempio 1.000 visti per formazione tra gennaio e giugno 2011, tra gennaio e giungo del 2012 non potranno essere rilasciati più di 1.000 visti, anche nell’ipotesi di una maggiore disponibilità di quote).
Non vi è, pertanto, un rigido limite temporale per l’invio delle domande.
I corsi cui il decreto fa rifermento sono quelli previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite.
Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università. Maggiori approfondimenti in proposito sono disponibili sul sito del MIUR all’indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Si deve inoltre trattare di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che abbiano ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche [infatti a partire dal 2003, con l’entrata a regime del sistema di accreditamento in tutte le Regioni e Province Autonome, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accreditati possono ottenere i finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o regionali) per l’erogazione di attività formative o di orientamento.]. Attraverso la procedura di accreditamento, le Regioni valutano il possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualità degli interventi formativi: tale valutazione è compiuta secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Il nuovo quadro nazionale di riferimento fornisce alle amministrazioni regionali/provinciali specifiche indicazioni per elaborare sistemi di accreditamento basati non più su una logica di accertamento logistico-organizzativo (fondato soprattutto sul rispetto di adempimenti formali, finalizzati ad ottimizzare i criteri connessi alla concessione di finanziamenti e all’assolvimento di alcune procedure previste dalla normativa vigente quali la logistica, la situazione economica, l’affidabilità del legale rappresentante, ecc…), bensì su una logica di qualità della performance complessiva del soggetto attuatore anche e soprattutto rispetto agli esiti del prodotto formativo declinati in risultati di apprendimento e in esiti occupazionali.
Su sito dell’Isfol è disponibile un database, elaborato sulla base dei database regionali, contenente informazioni utili sulle sedi formative che hanno ottenuto l’accreditamento.
L’ingresso in Italia per la frequenza di un corso di formazione professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va presentata dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dai seguenti documenti:
1. fotografia recente in formato tessera;
2. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
3. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso;
4. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000;
6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno);
7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia);
8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine.
Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro (per un elenco dei siti su cui è possibile trovare maggiori informazioni su tali corsi vedi sotto)
Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di ingresso.
Una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia lo straniero dovrà poi, entro 8 giorni dall’ingresso, richiedere il permesso di soggiorno alla questura competente per territorio, attraverso l’apposito kit disponibile presso gli uffici postali. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di tutto il passaporto, della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana e della polizza assicurativa per malattia ed infortunio.
Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha la stessa validità indicata dal visto di ingresso, in genere corrispondente alla durata del corso di formazione e comunque non superiore ad un anno (rinnovabile di un ulteriore anno in caso di corsi biennali).
Il permesso per studio/formazione, analogamente a qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, consente anche lo svolgimento di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, senza che sia necessario stipulare un contratto di soggiorno, purché per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
A conclusione del corso di formazione tale permesso potrebbe anche essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso. Trattandosi di una conversione che può avvenire solo nell’ambito delle quote, la domanda potrà essere presentata solo se dopo la conclusione del corso e prima della scadenza del permesso di soggiorno è in vigore un decreto-flussi che destini quote specifiche alla conversione da studio a lavoro. Conseguentemente, non sarà possibile convertire tali permessi se il corso termina a quote già esaurite o in mancanza di un decreto flussi con specifiche quote riservate alla conversione.in permesso per lavoro subordinato o in permesso per lavoro autonomo(tra cui, come chiarito nella recente circolare del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2010, rientra anche chi viene assunto con contratto c.d. a progetto). Per questo anno, 2011, la possibilità di conversione é già terminata il 30 giugno 2011.
Per reperire informazioni utili sui corsi di formazione professionali organizzati nella regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ - Sezione del sito della regione veneto dedicata alla “Formazione ed al Lavoro”. Sul sito è disponibile una Guida per giovani ed adulti, sia occupati che disoccupati, in cerca di un corso di aggiornamento e/o riqualificazione.
È stato approvato il provvedimento che regola i progetti di tirocinio formativo e di orientamento per i cittadini residenti in Paese non appartenenti al'Unione Europea (DGR n. 2230 del 21/09/10). Il nuovo atto modifica ed integra la precedente DGR n.3299 del 31/11/09 e apporta variazioni anche alla modulistica di presentazione dei progetti.
A breve il testo della DGR e relativi allegati saranno pubblicati sul BUR.
Per informazioni: Servizio Occupazione e Servizi per l'Impiego - Regione del Veneto. Ufficio Coord. EURES- 041/2795326
(Fonti: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, VenetoLavoro)
(15 settembre 2011)