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Viewing Category: Novità area legale
ELENCO DEI PAESI LE CUI PATENTI DI GUIDA POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
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Con la recente Circolare del 29 febbraio 2012 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si é incluso anche l'Equador tra gli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia
Quali sono questi Paesi? Ecco un elenco aggiornato
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014), ALGERIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ECUADOR (valido fino al 12/03/2017), EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014), ESTONIA, FILIPPINE, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, LETTONIA, LIBANO, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MAROCCO, MOLDOVA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI COREA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016), SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA, URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
INOLTRE, VI E' IL SEGUENTE ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare CILE: diplomatici e loro familiari STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
(22 marzo 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 1° AL 15 MARZO 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella prima metà del mese di marzo 2012, segnaliamo:
• Corte di Cassazione Ordinanza del 6 marzo 2012 n. 3489: "non sono ammessi equipollenti all'adempimento del minimo requisito dì legalità dell'atto amministrativo di espulsione (quello della attestazione di conformità della copia consegnata all'originale sottoscritto dal Prefetto o da delegato/sostituto) sì che la motivazione addotta dal GdP sulla sufficienza del mero atto di consegna appare affatto illegittima " • TAR Lazio Sentenza del 10 gennaio - 13 marzo 2012 n. 2478: il Sig. ***** agisce in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del sentenza del tribunale civile di Roma, concernente il riconoscimento dello status di rifugiato politico, limitatamente alla parte in cui condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio • TAR Piemonte Ordinanza del 7 - 8 marzo 2012 n. 169: illegittimo il diniego del rilascio del PdS CE slp a causa della mancanza di un contratto a tempo indeterminato • TAR Lazio Sentenza dell' 1 - 2 marzo 2012 n. 2143: a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato per violazione dei diritti d’autore, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinato • TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 13 marzo 2012 n. 2473: "l’esito del procedimento in esame avrebbe potuto essere diverso qualora l’atto di diniego impugnato fosse stato adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite dalla legge n. 241/90 come imposto dalla necessità di rispettare l’affidamento dell’interessato sulla legittimità della propria posizione collegato all’esistenza di rapporto di lavoro qualificato da assistenza a cittadino italiano portatore di grave handicap" • TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 13 marzo 2012 n. 2468: "si deve ritenere che il periodo di interdizione quinquennale sia venuto a cessare il 1.2.2008, e che pertanto il divieto di reingresso contenuto nel decreto di espulsione non risultava più operante né al momento della presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno (avvenuta il 18.11.2009), né al momento del ritiro del passaporto dell’interessato (in data 24.6.2008)" • TAR Lazio Sentenza del 10 novembre 2011 - 13 marzo 2012 n. 2464: Sanatoria 2009 - "il provvedimento impugnato, pur essendo stato adottato prima dell’operatività di tale norma abrogatrice, si fonda tuttavia su un presupposto – la condanna per un fatto che non è più previsto come reato – che non costituisce più un fattore automaticamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e quindi l’istanza del ricorrente dovrà essere rivalutata alla luce della favorevole circostanza sopravvenuta ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98." • TAR Lazio Sentenza del 20 dicembre 2011 - 13 marzo 2012 n. 2461: lo straniero non può essere privato del richiesto permesso per il solo fatto di avere omesso di segnalare la variazione di domicilio • TAR Lazio Sentenza del 10 gennaio - 13 marzo 2012 n. 2454: respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in quanto, a seguito di accertamenti foto segnaletici, l’istante risultava essere stato precedentemente espulso ed aveva fatto di nuovo ingresso nel territorio nazionale durante il periodo di interdizione indicato nel predetto decreto, senza munirsi dell’apposita autorizzazione al rientro anticipato prescritta dall’art. 13 del d.lvo n. 286/98 • TAR Lombardia Sentenza del 22 febbraio - 9 marzo 2012 n. 777: Sanatoria 2009 - "al momento dell’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di emersione non erano ancora cessati gli effetti, di durata quinquennale, della pena oggetto del patteggiamento: la domanda di emersione non poteva, dunque, che essere rigettata, ciò confermando la legittimità del provvedimento impugnato" • TAR Toscana Sentenza del 6 - 9 marzo 2012 n. 470: Sanatoria 2009 - illegittimo il rigetto quando non preceduto dalla notifica della comunicazione ex art 10 bis 241/90 anche al lavoratore. • TAR Veneto Sentenza del 23 febbraio - 6 marzo 2012 n. 309: Sanatoria 2009 - "egittimo il diniego in quanto i"l sig. TTT/BBB, con il reddito del quale il ricorrente ritiene di poter cumulare il proprio reddito, è un ospite e non un familiare, come si desume da certificato di stato di famiglia, depositato in giudizio dall’Amministrazione, il quale non include il sig. TTT/BBB nella famiglia anagrafica di KKK/BBB." • Consiglio di Stato Sentenza del 20 gennaio - 5 marzo 2012 n. 1250: "quanto disposto dall'art. 26, comma 7-bis, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta l'automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell'istante ed il suo inserimento in Italia" • Consiglio di Stato Sentenza del 2 marzo 2012: Sanatoria 2009 - l’interessato è stato condannato, anche se con sentenza ancora non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 381 c.p.p., e l’istanza di regolarizzazione che lo riguardava non poteva essere quindi accolta
(16 marzo 2012)
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE: EMANATE DISPOSIZIONI OPERATIVE (AGG. DEL 15/03/2012)
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Il 10 marzo é entrato in vigore il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4- bis comma 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179.
Sono state emanate prime disposizioni operative, attraverso Direttiva congiunta del Ministro dell'Interno e Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione del 2 marzo 2012 e la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del 5 marzo 2012, e la successiva Circolare del 7 marzo 2012 n. 1869.
Con tale disciplina anche nel nostro Paese si é voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante con un reciproco impegno a fornire, da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana, e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Tale accordo, va ricordato, sarà obbligatorio solo per gli stranieri che faranno primo ingresso in Italia successivamente al 10 marzo 2012 e per soggiorni superiori ai 12 mesi. Con la nuova normativa é prevista una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero é tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradotti nelle 19 medesime lingue dell'accordo. La verifica degli Accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014: l'articolo 4-bis del Testo Unico sull'Immigrazione prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione quale sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero, d eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Leggi la Direttiva congiunta del Ministro dell'Interno e Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione del 2 marzo 2012
Leggi la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del 5 marzo 2012
Leggi la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 7 marzo 2012 n. 1869
(15 marzo 2012)
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IN CALO L'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE IN ITALIA SECONDO IL IV RAPPORTO EMN
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C'è una relazione inversamente proporzionale tra l'andamento dei visti nazionali, cioè di validità superiore ai 3 mesi, rilasciati dall'Italia, in aumento del 17% dal 2001 (186.167) al 2010 (218.318), e i dati sull'immigrazione irregolare che invece risultano in calo progressivo. Le presenze irregolari possono ritenersi attualmente dimezzate rispetto alla stima di poco meno di 1 milione di irregolari presenti in Italia all'inizio degli anni 2000. Al 1° gennaio 2011 la percentuale di irregolari era intorno al 10% sui quasi 5 milioni di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia. C'è da ricordare che la regolarizzazione del 2002 e, soprattutto, quella di colf e badanti del 2009, hanno contribuito a ridurre il fenomeno. Che continua a verificarsi non tanto in ingresso quanto nella fase successiva alla scadenza del primo visto.
Lo dicono i dati del IV Rapporto dell'European migration network (Emn)- Punto di contatto nazionale per l'Italia su 'Canali migratori. Visti e flussi irregolari', presentato a Roma, presso la sede della Rappresentanza dell'Unione europea, in presenza del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno Angela Pria e del sottosegretario all'Interno Saverio Ruperto. La politica dei visti d'ingresso è in effetti, secondo il rapporto, un fattore importante nelle politiche migratorie, soprattutto dopo l'entrata in vigore del codice dei visti di Schengen, nell'aprile 2011, finalizzato a favorire i canali dell'ingresso regolare. Si tratta, insomma, di una 'leva' che, insieme ad altri strumenti come il contrasto ma anche gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza e l'incentivazione dei progetti di sviluppo, aiuta a equilibrare il bisogno di collocare manodopera dei Paesi di provenienza e quello del Paese che accoglie di rispettare la propria programmazione.
Un'esigenza evidenziata dal capo dipartimento Pria nella sua relazione introduttiva, dove afferma che «le leggi e le politiche sulle migrazioni, che tengono conto della propensione ad emigrare e la regolamentano con disposizioni che raccordano le esigenze di chi parte con quelle del Paese che accoglie». L'approccio è condiviso anche dal sottosegretario Ruperto che ha annunciato un'evoluzione della politica migratoria italiana nel prossimo futuro «nella consapevolezza che l'Italia si trova nel mondo e il mondo non può avere confini». Ruperto ha invitato infatti a «non falsare il rapporto spazio-uomo: gli altri non sono diversi solo perché il caso li ha collocati su una terra diversa dalla nostra».
Il rapporto fornisce indicazioni su come ridurre sempre più il fenomeno dell'immigrazione irregolare, in parte presente in tutti i Paesi Ue, attraverso le leve già descritte e fa riferimento a 3 casi di studio: Albania, paese con il quale hanno funzionato le buone prassi di cooperazione bilaterale; Moldavia, per i cittadini della quale l'Italia è la prima meta, ma che ha cooperato per incanalare i flussi nella regolarità; il Senegal, con il quale l'Italia e l'Ue intendono stringere accordi in materia. Tra i moltissimi dati, alcune cifre: tra le motivazioni dei visti nazionali, sono famiglia e lavoro a incidere di più nel 2010 anche se meno del passato, a causa della crisi occupazionale in corso; sono in netta diminuzione nella serie storica 2001-2010 anche le espulsioni e i rimpatri (rispettivamente 46.955 nel 2010 rispetto ai 90.160 del 2001 e 4.890 nel 2010 a fronte dei 32.000 del 2001). (Fonte: Ministero dell'Interno)
Leggi la sintesi del Rapporto
(15 marzo 2012)
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ENTRATO IN VIGORE L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE
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L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta. Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti. Il modello di accordo di integrazione predisposto per la sottoscrizione del patto tra straniero e Stato, oltre a prevedere, all'articolo 1, gli impegni dello straniero, indica, la dichiarazione, da parte dell'interessato, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007, impegnandosi a rispettarne i principi.
La decisione di elaborare la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione è stata adottata nel 2007 per riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva, sia dei cittadini che degli immigrati, cercando di focalizzare i principali problemi legati al tema dell’integrazione. La Carta, redatta secondo i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani, si sofferma in modo particolare su quei problemi che la multiculturalità pone alle società occidentali.
Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007 è avvenuto il “varo” della Carta, al quale si riconosce il valore di direttiva generale per l’Amministrazione dell’Interno.
Il regolamento relativo all'Accordo di integrazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in vigore dal 10 marzo 2012. Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno Annamaria Cancellieri e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture. L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi obiettivi, è disponibile on line su www.interno.it una brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini immigrati, mentre qui intanto é scaricabile la versione in italiano.
Leggi:
• La Brochure informativa a cura del Ministero dell'Interno • Il modello dell'Accordo • Crediti riconoscibili • Crediti decurtabili
(Fonte: Ministero dell'Interno)
(12 marzo 2012)
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AMMINISTRATIVE 2012. VOTO DEI CITTADINI UE RESIDENTI IN ITALIA
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In vista delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio, una circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali (la n.7 del 2012) richiama l'attenzione sulla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, alla luce del più recente orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato.
In particolare si ricorda agli elettori di altro Paese dell’Unione europea, residenti in Italia e che intendono esercitare il diritto di elettorato attivo, di presentare presso il comune di residenza - ove non l’abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e, cioè, entro martedì 27 marzo 2012. (Fonte: Ministero dell'Interno)
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(9 marzo 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nel mese di febbraio 2012, segnaliamo:
Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 1 febbraio 2012 n. 522: giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore recante il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale è il permesso richiesto dall’odierno appellante ai sensi dell’ art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 1 febbraio 2012 n. 508: nel termine “procedura”, con riferimento al permesso di soggiorno rilasciato al richiedente l’asilo politico "per la durata della procedura occorrente", dev’essere inclusa anche l’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 21 febbraio 2012 n. 939: "l’art. 24, comma 4, del TUI prevede la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale (permanente) subordinatamente però alla condizione che il lavoratore interessato abbia fatto rientro in patria alla prima scadenza; in pratica, che si trovi in Italia per il suo secondo permesso stagionale e non per il primo." TAR Lazio Sentenza del 27 ottobre 2011 - 21 febbraio 2012 n. 1760: "il provvedimento impugnato, con cui viene impedito alla ricorrente di completare il triennio del corso di formazione per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso in Italia, risulta viziato per contrasto con la normativa in esame" Consiglio di Stato Sentenza del 27 gennaio - 16 febbraio 2012 n. 832: "non si può ritenere che l’interessato sia legittimato a dedurre la illegittimità della qualificazione (per motivi di giustizia) attribuita al permesso di soggiorno per breve periodo emesso il 15 marzo 2011, poiché esso risulta rilasciato nel suo interesse, proprio al fine di consentirgli di vedere concluso il giudizio amministrativo, più volte citato, teso all’annullamento del primo diniego di rilascio della carta di soggiorno" TAR Liguria Sentenza del 2 - 15 Febbraio n. 284: Sanatoria 2009 - "la condizione del lavoratore straniero che ha lavorato prima irregolarmente e poi regolarmente in seguito alla sanatoria, poi negatagli a causa del comportamento del datore di lavoro equivale alla perdita del posto di lavoro, cui va applicato per analogia l'art. 22, 11° comma, del D. Lgs 286/98, che regola l'ipotesi della perdita del posto di lavoro" TAR Lombardia Sentenza del 9 - 10 febbraio 2012 n. 483: Sanatoria 2009 - il sedicente datore di lavoro non si è in ogni modo presentato presso gli uffici, né vi è prova – nonostante la querela presentata dall’esponente – del concreto svolgimento dell’attività lavorativa. TAR Lazio Sentenza del 9 - 10 febbraio 2012 n. 1351: il rilascio del visto d’ingresso per turismo è condizionato non solo alla sussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 01/03/00, invocata nella doglianza, ma anche alla mancanza del c.d. “rischio migratorio” TAR Lazio Sentenza del 9 - 10 febbraio 2012 n. 1340: "[....] quanto all’evocazione dell’art. 26, comma 3, d.lgl. n. 286 del 1998, quale norma impediente il rilascio del visto, l’amministrazione ha omesso di specificare quale requisito, tra quelli ivi previsti, in concreto fosse carente, incorrendo nel denunciato vizio di omessa motivazione" TAR Emilia Romagna - Sezione di Parma Sentenza dell' 8 - 9 febbraio 2012 n. 99: "il provvedimento impugnato è stato emesso in data 06 ottobre 2009, e, pertanto, quand’anche si fosse ritenuta direttamente applicabile nell’ordinamento interno l’invocata direttiva 2008/115/CEE, ciò sarebbe stato possibile solo dopo lo scadere del termine per il suo recepimento da parte dello Stato italiano, che si è verificato il 24 dicembre 2010" TAR Emilia Romagna - Sezione di Parma Sentenza del 25 gennaio - 8 febbraio 2012 n. 87: illegittimo il provvedimento impugnato, che si limita a formulare un giudizio di pericolosità sociale sulla base di un unico elemento negativo per reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo TAR Emilia Romagna Sentenza del 19 gennaio - 7 febbraio 2012 n. 92: il richiedente era già stato espulso, con altro nome, in data 15.4.2004 dal Prefetto di Bologna e, con altro nome, in data 23.1.2007 dal Prefetto di Bologna e il reingresso in data 24.6.2011 è avvenuto senza la speciale autorizzazione Ministeriale necessaria quando dall’espulsione sono trascorsi meno di 10 anni TAR Lombardia Sentenza del 26 gennaio - 6 febbraio 2012 n. 426: Sanatoria 2009 - il ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell’ordinanza del 19 gennaio 2011 di estinzione del reato giudicato con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano in data 1 luglio 2005, irrevocabile il 27 luglio 2005, e pertanto non sussistono i presupposti per il disposto annullamento del contratto di soggiorno, tenuto anche conto dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che avrebbe consentito al ricorrente di segnalare l’intervenuta estinzione del reato TAR Lombardia Sentenza del 12 gennaio - 6 febbraio 2012 n. 424: in assenza della prova dell’effettivo rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cooperativa, non essendo stata fornita alcuna dichiarazione reddituale per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della suddetta cooperativa, non si ravvisano neppure i presupposti per ritenere sussistente l’affidamento del lavoratore e consentire il rinnovo del permesso per lavoro subordinato TAR Lazio Sentenza del 2 - 3 febbraio 2012 n. 1196: le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano a tutti i procedimenti amministrativi e quindi anche a quelli relativi al rilascio del permesso di soggiorno Consiglio di Stato Sentenza del 16 dicembre 2011 - 2 febbraio 2012 n. 627: Sanatoria 2009 - il possesso della carta di soggiorno in capo allo straniero costituisce requisito imprescindibile per la richiesta regolarizzazione Consiglio di Stato Sentenza del 20 gennaio - 1 febbraio 2012 n. 506: "l’interessata nemmeno in sede processuale è stata in grado di provare l’esistenza di redditi da lavoro e di esibire quella documentazione che avrebbe dovuto fornire all’amministrazione per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno" Corte di Cassazione Sentenza del 1° dicembre 2011 - 2 febbraio 2012 n. 1453: non può essere esclusa per mancanza della condizione di reciprocità la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non avanzata dai parenti tunisini della vittima di un incidente stradale perché l’art. 16 delle preleggi deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, ai sensi dell’art. 2 Cost., che assicura la tutela integrale dei diritti inviolabili della persona in quanto tale, e non in quanto appartenente alla comunità politica. Tribunale di Genova Sentenza del 18 - 20 febbraio 2012: competenza del giudice ordinario in caso di impugnazione del diniego del rinnovo del permesso per motivi umanitari Tribunale di Torino Ordinanza del 12 febbraio 2012: “i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani Imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte”.
Per vedere altre pronunce giurisprudenziali, vai alla sezione "giurisprudenza" di questo sito
(1° marzo 2012)
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CINQUE VIDEO DI EDUCAZIONE CIVICA PER IMMIGRATI APPENA ARRIVATI IN ITALIA
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Cinque video di educazione civica per immigrati appena arrivati in Italia: sono quelli realizzati da parte di Lepida S.p.A., nella veste di partner tecnico - e tecnologico - della Regione Emilia- Romagna che si è aggiudicata un progetto del Ministero dell'Interno, finanziato attraverso il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013, per l'introduzione dei neo-immigrati al sistema italiano di diritti e doveri.
L'aspetto più innovativo del progetto è costituito dal fatto che i video sono realizzati in ben 19 lingue, tutte parlate in Paesi extra UE, oltre all’italiano. Il progetto è innovativo anche a livello europeo: in Francia è stato realizzato qualcosa di analogo, ma solo in lingua francese.
Per questo, il progetto mira da un lato a fornire un supporto multilinguistico ai corsi di formazione che vedono la partecipazione di parlanti lingue diverse; dall'altro a sperimentare forme di insegnamento a distanza, alleggerendo sia l'impegno dei vari mediatori che operano nelle strutture pubbliche e del volontariato, sia i destinatari stessi che non si spostano agevolmente sul territorio.
Il materiale video sarà infatti distribuito sotto forma di DVD ai Centri territoriali per l'immigrazione che coprono capillarmente il territorio ed è disponibile sul web al sito: http://formazionecivica.lepida.it/ (Fonte: sito del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno) (2 marzo 2012)
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PROGETTO PER I MINORI MOLDAVI IN DIFFICOLTÀ
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Si è riunita il 1° marzo 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interistituzionale del Progetto “Addressing the Negative Effects of Migration on Children and Families Left Behind”.
Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, costituisce un originale esempio di approccio globale al problema della migrazione in quanto si pone l’obiettivo di fornire assistenza ai numerosi minori moldavi in stato di difficoltà perché privi, nel proprio paese, della guida parentale.
Le principali attività previste sono le seguenti: • aggiornamento del sistema informativo del governo moldavo per la protezione dei minori e censimento degli stessi. L’attività è implementata dal Ministero del Lavoro, Protezione Sociale e Famiglia moldavo, partner di progetto; • supporto a centri socio-educativi locali e ai loro operatori attraverso l’attività di expertise dell’A.N.C.I. (Associazione Comuni Italiani) e grazie all’intervento dell’OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni), partner del progetto; • formazione a educatori professionali moldavi per aumentarne le competenze di insegnamento a giovani in stato di disagio; • formazione professionale a giovani in stato di difficoltà, attraverso un bando destinato ai Centri di formazione moldavi, per l’inserimento nel mercato del lavoro locale; • campagna di sensibilizzazione sugli effetti negativi della migrazione sui legami familiari rivolta ai cittadini moldavi delle 4 regioni italiane con la maggior concentrazione di migranti moldavi (Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna). • assistenza individuale a 100 minori e famiglie moldave nei settori giuridico, dell’istruzione e medico, attraverso la rete dei servizi sociali.
All’evento ha partecipato una delegazione istituzionale proveniente dalla Moldova, guidata dal Ministro del Lavoro, Protezione Sociale e Famiglia – S.E. Sig.ra Valentina Buliga, il Direttore generale dell’Immigrazione ed il nuovo Ambasciatore moldavo in Italia, S.E. Aurel Băieşu.
Nell’ambito del medesimo progetto, che si concluderà a fine anno, il 2 marzo si é tenuto un ‘Workshop on Minors’ che affrontail tema dei minori non accompagnati e della legislazione minorile nel suo complesso (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
(2 Marzo 2012)
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IL MINISTRO DELL'INTERNO: «DARE UNA GIUSTA RISPOSTA ALLE ASPETTATIVE DEI LAVORATORI STRANIERI»
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«Il mio obiettivo è perseguire un disegno complessivo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure previste dalla legge per il rilascio dei permessi di soggiorno». È il progetto annunciato dal ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri durante il question time alla Camera dei Deputati, nel corso del quale ha risposto ad un'interrogazione sulla tassa introdotta a carico dei cittadini stranieri non comunitari per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Un’ipotesi d’intervento normativo, già in avanzata fase di definizione che, secondo la titolare del Viminale, consentirà di «non rimettere in discussione un provvedimento da poco entrato in vigore e destinato a sostenere l’attività degli uffici a vario titolo preposti all’espletamento delle istruttorie e, in parte, ad alimentare il Fondo Rimpatri». «È mia intenzione – ha poi aggiunto – fare in modo che con le risorse di tale Fondo vengano finanziati i programmi di rimpatrio volontario ed assistito».
Tra le novità di rilievo annunciate dal ministro Cancellieri, l’allungamento della validità, in particolare in fase di rinnovo, delle tipologie di permesso di soggiorno più diffuse, quelle per lavoro e per motivi familiari. Ciò comporterà, secondo quanto affermato dalla responsabile del Viminale, «una sensibile riduzione degli adempimenti a carico delle questure e conseguentemente un risparmio di risorse organizzative e finanziarie per l’amministrazione», a cui si aggiungerà una «contrazione dei tempi di rilascio dei titoli - ha sottolineato - che consentirà una maggiore fruibilità complessiva degli uffici da parte dell’utenza. Una semplificazione che, come ribadito da Cancellieri, determinerà indirettamente anche «un alleggerimento degli oneri economici posti a carico degli stranieri per il pagamento del contributo per la minore frequenza con cui saranno chiamati a rinnovare il titolo di soggiorno».
«Questo è lo scenario che abbiamo davanti, - ha concluso il ministro – dare una risposta alle aspettative dei cittadini stranieri che giungono nel nostro Paese per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare nel rispetto della legge, mantenendo inalterato il livello del gettito occorrente per assicurare la giusta funzionalità sia degli Sportelli unici che degli Uffici immigrazione». (Fonte: Ministero dell'Interno, 29 febbraio 2012)
(1° marzo 2012)
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