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Viewing Category: Economia
AGGIORNATO IL VALORE DELL’ASSEGNO SOCIALE, UTILE ANCHE PER PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI E ALTRO
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L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno. L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU); ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale; impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione. Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili 1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili 2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili 3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili 4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili 2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
Un cittadino extracomunitario che, per esempio, vuole rinnovare il permesso di soggiorno, deve dimostrare che percepisce un reddito almeno pari all’assegno sociale, quindi, quest’anno, 5577 euro. Se vuole far venire in Italia la moglie, il reddito deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno, 8365,50 euro.
Il riferimento all’assegno è importante anche per i cittadini comunitari. I romeni, i polacchi e gli altri che vogliono vivere in Italia per più di tre mesi e non hanno un lavoro devono comunque dimostrare risorse pari al suo importo.
(Fonte: meltigpot, stranieriinitalia) (7 Febbraio 2011)
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LAVORO DOMESTICO - NUOVI MINIMI CONTRIBUTIVI INPS E RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2012
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L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.
Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
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LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
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RETRIBUZIONE ORARIA
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IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
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Effettiva
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Convenzionale
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Comprensivo quota CUAF
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Senza quota CUAF (1)
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fino a € 7,54
oltre € 7,54
fino a € 9,19
oltre € 9,19
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€ 6,68
€ 7,54
€ 9,19
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€ 1,40 (0,34) (2)
€ 1,58 (0,38) (2)
€ 1,93 (0,46) (2)
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€ 1,41 (0,34) (2)
€ 1,59 (0,38) (2)
€ 1,94 (0,46) (2)
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Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
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€ 4,85
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€ 1,02 (0,24) (2)
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€ 1,02 (0,24) (2)
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Leggi la Circolare INPS del 3 febbraio 2012 n. 17
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Il 17 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.
MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2012 (ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DEL 16.2.2007) PER CIASCUNA TABELLA SI INDICA IL LIVELLO E LA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE MINIMA AGGIORNATA
TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A 595,36 AS 703,61 B 757,73 BS 811,85 C 865,99 CS 920,11 D 1.082,48 + indennità 160,07 DS 1.136,60 + indennità 160,07
TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. (valori mensili) B 541,24 BS 568,30 C 627,83
TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) A 4,33 AS 5,10 B 5,42 BS 5,74 C 6,06 CS 6,37 D 7,36 DS 7,68
TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
AUTOSUFF. BS 933,63
NON AUTOSUFF. CS 1.058,12 DS 1.307,10
TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO 625,14
TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione 1,81 cena 1,81 alloggio 1,57
totale 5,19
(5 Febbraio 2012))
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COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: UNA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA
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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2011 , nonostante la nota congiunta del 4 gennaio 2012, con cui si sono espressi i ministri dell'Interno e per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, dal 30 gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che prevedono il pagamento di un contributo a carico degli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In data 27 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha emanato una prima circolare esplicativa in materia, anche se permangono diversi dubbi interpretativi. (Fonte: Asgi)
Leggi la Circolare
(31 Gennaio 2012)
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LA CROAZIA SARÀ IL 28° PAESE DELL’UNIONE EUROPEA?
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“La Croazia va in Europa”, “La Croazia ha deciso”. Sono solo alcuni dei titoli di ieri sui quotidiani croati. Al referendum che si tenuto il 22 gennaio, i favorevoli all’ingresso della Croazia nell’Unione europea sono stati il 66%, mentre i contrari il 33%. Con un’affluenza di poco superiore al 43%, la Croazia supera la già bassa affluenza registrata dall’Ungheria, 45,62%, quando votò l’ingresso nell’UE al referendum del 2003 (ma all’epoca i sì ungheresi furono oltre l’83%). Ma non vi era quorum e la maggioranza dei cittadini croati ha pertanto validamente votato a favore dell’ingresso nell’Unione europea. I più tiepidi nei commenti sono stati gli economisti, consapevoli che la Croazia non cambierà da un giorno all’altro grazie al referendum, che le difficoltà economiche del Paese sono ancora tutte da affrontare e che la stessa Unione è attraversata da una crisi senza precedenti. “È un bene che abbiamo votato per l’Unione europea ed io stesso l’ho fatto. Ma non coltiviamo illusioni sul fatto che l’UE risolva i nostri problemi. È un pensiero totalmente errato. I nostri debiti e il nostro deficit restano a noi”, ha commentato l’analista economico Ljubo Jurčić al portale Index.hr. Insomma, anche senza una grande euro-euforia, la Croazia dopo nove anni, tanto è durata la strada verso l’UE, ha compiuto anche l'ultimo passo. Dal primo luglio 2013 sarà ufficialmente il 28° membro dell’Unione. Ma già da questa mattina il ministro degli Esteri Vesna Pusić è seduto al tavolo del consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles. (Fonte: Osservatorio Balcani e Caucaso, 23 gennaio 2012)
(24 gennaio 2012)
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STUDENTI NON UE RIAMMESSI: ILLEGITTIMA UNA DISTINTA SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO
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I giudici amministrativi bocciano un provvedimento della Gelmini, ammettendo a Medicina 6 studenti israeliani. Tutto ha inizio l'anno scorso, quando l'ex ministro firma un decreto che impone agli studenti extracomunitari che intendono affrontare la lotteria dei test di ammissione alle facoltà a numero programmato una soglia di punteggio: 20 punti, che non sono previsti per gli studenti comunitari. Dal 1999 una quota di posti viene riservata agli studenti provenienti dai paesi non comunitari, che devono solo affrontare un esame aggiuntivo di lingua italiana. Ma l'anno scorso viene introdotto un ulteriore sbarramento: per essere ammessi occorre rispondere ad almeno 20 domande sulle 80 proposte.
"E' un colpo duro alla gestione ministeriale di Mariastella Gelmini", tuona soddisfatto il coordinatore nazionale dell'Udu (l'Unione degli Universitari) Michele Orezzi. "Era stato posto in essere - continua Orezzi - un sistema con una soglia di punteggio per l'ammissione che ha lasciato liberi mille posti; in un periodo di difficoltà economiche non assegnare i posti quando vi sono è gravissimo, danneggia le casse dello Stato, degli Atenei e soprattutto il diritto allo studio costituzionalmente garantito".
L'Udu, attraverso i suoi avvocati, ritiene illegittima questa soglia per almeno due motivi: i test di ammissione prevedono 40 domande, sulle 80 totali, di cultura generale. Ovviante italiana. E gli stranieri che si affacciano nel Belpaese sono svantaggiati. Ma, soprattutto, gli studenti extracomunitari che si sono rivolti al Tar Lazio hanno presentato la domanda per i corsi di ammissione alla facoltà di Medicina alla Sapienza di Roma prima che venisse pubblicato il decreto che impone lo sbarramento di 20 punti.
Inoltre, il limite non ha ragione di esistere perché i posti riservati agli studenti extracomunitari nel 2011 sono stati 1.210, ma le domande appena 859. Secondo l'Udu, non c'era ragione di imporre un limite di punteggio per essere ammessi. Anche perché a superare il test, secondo le regole della Gelmini, sono stati 352. Gli oltre 500 posti non assegnati sono rimasti vacanti, non sono stati rassegnati neppure agli studenti comunitari. Ma tra documenti, certificazioni ed esami sostenuti uno studente israeliano ha dovuto presentarne ben 15.
I giudici del Tar Lazio, lo scorso 14 gennaio hanno ritenuto che i dubbi avanzati dai legali dell'Udu sulle ragioni di esclusione dalla facoltà di Medicina degli studenti stranieri fossero da accogliere, aprendo le porte del mega ateneo romano ai sei israeliani esclusi dalla Gelmini. E qualche speranza si apre anche per tutti gli altri non ammessi. Una notizia che dovrebbe fare piacere anche al neoministro Francesco Profumo, che nell'intervista rilasciata a fine dicembre a Repubblica ha ammesso che in Italia studiano pochi studenti stranieri. (Fonte: La Repubblica, 15 gennaio 2012) (17Gennaio 2012)
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L'ITALIA APRE AI LAVORATORI BULGARI E ROMENI
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L`Italia fa un balzo in avanti in materia di occupazione e integrazione europea, abolendo ogni restrizione per i lavoratori bulgari e romeni.
Finora aveva usufruito della proroga per il regime transitorio dell`accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari, insieme ad altri dieci Paesi dell`Unione.
L`ingresso dí Romania e Bulgaria nell`Ue risale al 1° gennaio 2007, ma, come per le adesioni del 1° maggio 2004, anche per questi Paesi gli Stati membri potevano prevedere deroghe alla normative vigenti per l`accesso al lavoro subordinato dei cittadini europei.
Una rivoluzione, considerato che finora ciò poteva avvenire solo per la manodopera e le professionalità più richieste, quali: agricoltura, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale. In tutti gli altri settori, invece, per l`assunzione di un romeno o bulgaro si doveva chiedere l`autorizzazione allo Sportello Unico per l`immigrazione, utilizzando l`apposito modello.
Le limitazioni per i lavoratori dei Paesi entrati nel l`Ue nel 2007 potevano durare solo 5 anni, con possibile proroga di altri due in «casi eccezionali», come ricordato durante un incontro interministeriale, a metà dicembre, tra i ministeri dell`Interno, degli Esteri e del Lavoro.
L`Italia si aggiunge ad altri 16 Paesi, come Spagna, Grecia, Svezia e Danimarca, che non impongono restrizioni parziali o totali.
In questo modo si potranno stipulare i contratti di lavoro direttamente, come se si assumessero lavoratori italiani, per tutti gli ambiti professionali.
La svolta del governo, secondo fonti europee, si fonda «sulla consapevolezza dei buoni rapporti e dei buoni curriculum dei lavoratori bulgari e romeni, per cui non si è ritenuto più necessario rinnovare le deroghe».
(fonte: www.governo.it)
(10 gennaio 2012)
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NUOVI CONTRIBUTI PER I PERMESSI DI SOGGIORNO. IL TESTO DEL DECRETO
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Con il decreto del 6 ottobre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011, si rende operativo a partire dal 30 gennaio prossimo quanto previsto al comma 2ter dell'art. 5 del Testo Unico Immigrazione, norma introdotta con il "pacchetto sicurezza" del 2009: " 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non é richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari."
L'importo di quello che si chiama «contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno» varia dunque in base alla durata del permesso: 80 euro se compresa tra tre mesi e un anno, 100 euro se è superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, 200 euro per i «soggiornanti di lungo periodo», la cosiddetta «carta di soggiorno».
L'esborso si aggiunge al contributo di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. La nuova tassa non riguarda i permessi dei minori, gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori, cosi come chi chiede un permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari. Il contributo non tocca neanche a chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno in corso di validità. Metà degli introiti della nuova tassa servirà a finanziare il «Fondo rimpatri», l'altra metà andrà al Viminale per spese di ordine pubblico e sicurezza e per finanziare gli sportelli unici e l'integrazione
Leggi il Decreto 6 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2011
(3 Gennaio 2012)
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PER L’ASSUNZIONE DI STRANIERI GIA' IN ITALIA NON OCCORRE PIU' INVIARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO "MODELLO Q"
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Il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro. Tale principio, e la sua "pluriefficacia", si applica anche ai rapporti di lavoro con i cittadini non comunitari. È quanto chiarisce la Circolare ministeriale del 28 novembre 2011, n. 4773, che identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, compresi i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione. A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non devono più compilare il “modello Q”, ma assolvere gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico, ovvero inoltrare telematicamente, entro le 24 ore del giorno antecedente l’assunzione, il modulo LAV all'INPS. Pertanto, chi assume un lavoratore extracomunitario non deve più compilare e spedire per raccomandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione il “contratto di soggiorno - Modello Q”.
Leggi la Circolare ministeriale del 28 novembre 2011, n. 4773
(30 Novembre 2011)
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NUOVI INGRESSI 2011 PER FORMAZIONE E TIROCINIO - INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI INGRESSI DALL'ESTERO
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Più precisamente, con D.M. dell'11 luglio 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 luglio 2011, è stato determinato il contingente anno 2011 relativo all'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (articolo 44 - bis, comma 6 del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004).
In tale Decreto sono stabiliti 5000 ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, e 5000 ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Per il Veneto sono previsti 800 ingressi per formazione-tirocinio.
Leggi il Decreto
Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2011 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2012. In particolare, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale, il Ministero degli Affari Esteri fino al 30 giugno può continuare a rilasciare visti di ingresso per formazione, sia pur nei limiti dei visti rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente (vale a dire che se sono stati rilasciati ad esempio 1.000 visti per formazione tra gennaio e giugno 2011, tra gennaio e giungo del 2012 non potranno essere rilasciati più di 1.000 visti, anche nell’ipotesi di una maggiore disponibilità di quote). Non vi è, pertanto, un rigido limite temporale per l’invio delle domande. I corsi cui il decreto fa rifermento sono quelli previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite. Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università. Maggiori approfondimenti in proposito sono disponibili sul sito del MIUR all’indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ Si deve inoltre trattare di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che abbiano ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche [infatti a partire dal 2003, con l’entrata a regime del sistema di accreditamento in tutte le Regioni e Province Autonome, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accreditati possono ottenere i finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o regionali) per l’erogazione di attività formative o di orientamento.]. Attraverso la procedura di accreditamento, le Regioni valutano il possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualità degli interventi formativi: tale valutazione è compiuta secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Il nuovo quadro nazionale di riferimento fornisce alle amministrazioni regionali/provinciali specifiche indicazioni per elaborare sistemi di accreditamento basati non più su una logica di accertamento logistico-organizzativo (fondato soprattutto sul rispetto di adempimenti formali, finalizzati ad ottimizzare i criteri connessi alla concessione di finanziamenti e all’assolvimento di alcune procedure previste dalla normativa vigente quali la logistica, la situazione economica, l’affidabilità del legale rappresentante, ecc…), bensì su una logica di qualità della performance complessiva del soggetto attuatore anche e soprattutto rispetto agli esiti del prodotto formativo declinati in risultati di apprendimento e in esiti occupazionali. Su sito dell’Isfol è disponibile un database, elaborato sulla base dei database regionali, contenente informazioni utili sulle sedi formative che hanno ottenuto l’accreditamento. L’ingresso in Italia per la frequenza di un corso di formazione professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va presentata dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dai seguenti documenti:
1. fotografia recente in formato tessera; 2. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto; 3. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso; 4. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza 5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000; 6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno); 7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia); 8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine.
Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro (per un elenco dei siti su cui è possibile trovare maggiori informazioni su tali corsi vedi sotto) Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di ingresso. Una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia lo straniero dovrà poi, entro 8 giorni dall’ingresso, richiedere il permesso di soggiorno alla questura competente per territorio, attraverso l’apposito kit disponibile presso gli uffici postali. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di tutto il passaporto, della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana e della polizza assicurativa per malattia ed infortunio. Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha la stessa validità indicata dal visto di ingresso, in genere corrispondente alla durata del corso di formazione e comunque non superiore ad un anno (rinnovabile di un ulteriore anno in caso di corsi biennali). Il permesso per studio/formazione, analogamente a qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, consente anche lo svolgimento di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, senza che sia necessario stipulare un contratto di soggiorno, purché per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 1040 ore annuali. A conclusione del corso di formazione tale permesso potrebbe anche essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso. Trattandosi di una conversione che può avvenire solo nell’ambito delle quote, la domanda potrà essere presentata solo se dopo la conclusione del corso e prima della scadenza del permesso di soggiorno è in vigore un decreto-flussi che destini quote specifiche alla conversione da studio a lavoro. Conseguentemente, non sarà possibile convertire tali permessi se il corso termina a quote già esaurite o in mancanza di un decreto flussi con specifiche quote riservate alla conversione.in permesso per lavoro subordinato o in permesso per lavoro autonomo(tra cui, come chiarito nella recente circolare del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2010, rientra anche chi viene assunto con contratto c.d. a progetto). Per questo anno, 2011, la possibilità di conversione é già terminata il 30 giugno 2011. Per reperire informazioni utili sui corsi di formazione professionali organizzati nella regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ - Sezione del sito della regione veneto dedicata alla “Formazione ed al Lavoro”. Sul sito è disponibile una Guida per giovani ed adulti, sia occupati che disoccupati, in cerca di un corso di aggiornamento e/o riqualificazione. È stato approvato il provvedimento che regola i progetti di tirocinio formativo e di orientamento per i cittadini residenti in Paese non appartenenti al'Unione Europea (DGR n. 2230 del 21/09/10). Il nuovo atto modifica ed integra la precedente DGR n.3299 del 31/11/09 e apporta variazioni anche alla modulistica di presentazione dei progetti. A breve il testo della DGR e relativi allegati saranno pubblicati sul BUR.
Per informazioni: Servizio Occupazione e Servizi per l'Impiego - Regione del Veneto. Ufficio Coord. EURES- 041/2795326 (Fonti: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, VenetoLavoro)
(15 settembre 2011)
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STUDENTI STRANIERI. POSSIBILE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI UN SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE?
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La Legge 94/2009 ha aggiunto all'art 22 del Testo Unico Immigrazione il comma 11 bis che prevede che "Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro."
In varie occasioni è stato chiesto un parere in merito alla possibilità di rilasciare un permesso di un soggiorno per attesa occupazione anche in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari e non accedano a dottorati o master universitari di secondo livello.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno con Circolare n. 6786 del 5 settembre 2011 ritiene che per procedere a tale conversione sia preliminarmente necessario uno specifico intervento di modifica legislativa e che il suddetto orientamento è stato opportunamente condiviso con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Leggi la Circolare
(8 settembre 2011)
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