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Viewing Category: Novità area legale
AREA LEGALE: ORARI DEL SERVIZO ESPERTO LEGALE DAL 6 AL 10 FEBBRAIO 2012
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IL SERVIZIO TELEFONICO DI COUNSELLING LEGALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLA SETTIMANA DAL DAL 30 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2012 E' IL SEGUENTE:
LUNEDI': DALLE 13 ALLE 16.00
MARTEDI': DALLE 10.00 ALLE 15.00
MERCOLEDI': DALLE 12.30 ALLE 15.30
GIOVEDI': DALLE 9.00 ALLE 15
VENERDI': DALLE 9 ALLE 14
E' SEMPRE ATTIVA UNA SEGRETERIA TELEFONICA PER LASCIARE I MESSAGGI, SEMPRE ALLO STESSO NUMERO DI TELEFONO:
0412919340
funziona sempre il sistema di compilazione e invio dei quesiti e delle richieste di informazione "CONTATTA L'ESPERTO LEGALE" presente nella sezione "Area Legale" di questo sito. Attualmente è disponibile una nuova casella di posta elettronica alla quale scrivere per le richieste di informazioni e consulenze riguardanti la normativa in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero:
legale_immigrazione@venetolavoro.it
o
giovanni.savini@venetolavoro.it
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AGGIORNATO IL VALORE DELL’ASSEGNO SOCIALE, UTILE ANCHE PER PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI E ALTRO
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L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato ritoccato dall’INPS a 429 €, pari a 5.577 € l’anno. L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU); ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale; impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione. Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili 1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili 2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili 3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili 4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili 2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
Un cittadino extracomunitario che, per esempio, vuole rinnovare il permesso di soggiorno, deve dimostrare che percepisce un reddito almeno pari all’assegno sociale, quindi, quest’anno, 5577 euro. Se vuole far venire in Italia la moglie, il reddito deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno, 8365,50 euro.
Il riferimento all’assegno è importante anche per i cittadini comunitari. I romeni, i polacchi e gli altri che vogliono vivere in Italia per più di tre mesi e non hanno un lavoro devono comunque dimostrare risorse pari al suo importo.
(Fonte: meltigpot, stranieriinitalia) (7 Febbraio 2011)
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LAVORO DOMESTICO - NUOVI MINIMI CONTRIBUTIVI INPS E RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2012
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L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.
Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
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LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
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RETRIBUZIONE ORARIA
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IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
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Effettiva
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Convenzionale
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Comprensivo quota CUAF
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Senza quota CUAF (1)
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fino a € 7,54
oltre € 7,54
fino a € 9,19
oltre € 9,19
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€ 6,68
€ 7,54
€ 9,19
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€ 1,40 (0,34) (2)
€ 1,58 (0,38) (2)
€ 1,93 (0,46) (2)
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€ 1,41 (0,34) (2)
€ 1,59 (0,38) (2)
€ 1,94 (0,46) (2)
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Orario di lavoro
superiore a 24 ore
settimanali
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€ 4,85
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€ 1,02 (0,24) (2)
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€ 1,02 (0,24) (2)
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Leggi la Circolare INPS del 3 febbraio 2012 n. 17
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Il 17 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato siglato dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.
MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2012 (ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DEL 16.2.2007) PER CIASCUNA TABELLA SI INDICA IL LIVELLO E LA CORRISPONDENTE RETRIBUZIONE MINIMA AGGIORNATA
TABELLA A - LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A 595,36 AS 703,61 B 757,73 BS 811,85 C 865,99 CS 920,11 D 1.082,48 + indennità 160,07 DS 1.136,60 + indennità 160,07
TABELLA B - LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. (valori mensili) B 541,24 BS 568,30 C 627,83
TABELLA C - LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) A 4,33 AS 5,10 B 5,42 BS 5,74 C 6,06 CS 6,37 D 7,36 DS 7,68
TABELLA D - ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
AUTOSUFF. BS 933,63
NON AUTOSUFF. CS 1.058,12 DS 1.307,10
TABELLA E - PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO 625,14
TABELLA F - INDENNITA' (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione 1,81 cena 1,81 alloggio 1,57
totale 5,19
(5 Febbraio 2012))
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STABILITI GLI INGRESSI PER STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012
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Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, si stabilisce che per l’anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all’estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
Leggi il Decreto
(3 Febbraio 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella seconda metà di gennaio, segnaliamo:
Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 130: la domanda di carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ancorché respinta può sempre formare oggetto di una nuova istanza in rapporto alle mutate condizioni della persona ed alla evoluzione del quadro normativo Consiglio di Stato Sentenza del 20 dicembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 154: l'appellante fonda le proprie domande sulla base del contenuto altamente discrezionale del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno provvede sulla richiesta di concessione della cittadinanza da parte di un cittadino straniero, che giustifica il diniego anche in presenza di meri sospetti, anche in ragione del pericolo di pregiudizio per la credibilità dello Stato qualora lo straniero, divenuto cittadino italiano, compia o sia coinvolto in atti di terrorismo TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 527: la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 501: illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 10 settembre 2009 TAR Lazio Sentenza del 26 - 27 gennaio 2011 n. 888: la circostanza che la ricorrente non svolgesse in patria alcuna attività lavorativa né di studio e che fosse sprovvista di occupazione ha determinato quella valutazione del “rischio migratorio” che sostiene il provvedimento impugnato di diniego di visto di ingresso per turismo TAR Lazio Sentenza del 27 ottobre 2011 - 23 gennaio 2012 n. 711: al precedente penale richiamato non può essere attribuita l’automatica valenza ostativa per il rinnovo del permesso per lavoro subordinato. Non risulta infatti, allo stato degli atti se la sentenza di condanna riportata dal ricorrente sia stata pronunciata per un reato rientrante nell’ipotesi prevista dall’art. 625 n. 2, prima ipotesi, c.p. (furto con scasso) espressamente contemplata dall’art. 380 c.p.p. oppure nella seconda (avvalendosi di mezzi fraudolenti), non rientrante tra quelle riconducibili all’art. 380 c.p.p. TAR Lazio Sentenza del 20 dicembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 609: Sanatoria 2009 - l’intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all’art. 1 ter, comma 13, lett. c) D.L. n. 78/2009, giustifica il diniego della istanza di regolarizzazione TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 18 gennaio 2012 n. 608: l’intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile - così come evidenziato nel provvedimento impugnato - dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 286/1998, giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 531: la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione TAR Lazio Sentenza del 24 novembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 530: Sanatoria 2009 - risulta accertata la mancata corrispondenza di quanto indicato nella istanza rispetto all’effettivo reddito percepito e dichiarato dal coniuge del richiedente TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 519: Sanatoria 2009 - illegittimo il decreto emesso dalla Questura di Roma notificato in data 7 febbraio 2011 con il quale veniva decretata l’archiviazione della istanza di permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione: la Questura avrebbe dovuto provvedere ad inviare il preavviso ex art. 10 bis della L. 241/90 in modo da consentire allo straniero di partecipare al procedimento al fine di poter evidenziare le ragioni sottese al rilascio del provvedimento favorevole TAR Lazio Sentenza del 12 - 17 gennaio 2012 n. 475: legittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato oppostogli dall’Ambasciata d’Italia in Dhaka in quanto risulterebbe “manomesso” nel nome il passaporto Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 129: il permesso di soggiorno “per ricerca occupazione” non può essere ulteriormente rinnovato o prorogato, una volta che l’interessato abbia usufruito (sia pure inutilmente) del tempo garantitogli dalla legge. Consiglio di Stato Sentenza del 13 - 16 gennaio 2012 n. 123: la sentenza penale a carico dell’attuale appellato risulta pronunciata, a seguito di patteggiamento, prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002 TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 20 gennaio 2012 n. 678: il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato. TAR Lazio Sentenza del 27 ottobre 2011 - 20 dicembre 2011 - 17 gennaio 2012 n. 520: il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato
Tribunale per i Minorenni di Genova Sentenza del 28 dicembre 2011 depositata il 27 gennaio 2012 n. 231: "emerge la necessità che il nucleo familiare, radicato e inserito in Italia da molti anni, non venga gravemente turbato dall'allontanamento della figura paterna che ha dimostrato, attraverso un percorso di recupero e riabilitazione portato avanti, di aver superato le proprie problematiche e di esser diventato per i figli un indispensabile punto di riferimento materiale, educativo ed affettivo"
(1 Febbraio 2012)
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STATISTICHE FLASH: IL CONTENZIOSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA. IL 59% RIGUARDA I PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
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Nel settembre 2011 è stato pubblicato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno il quarto Rapporto sull’attività dei Consigli territoriali per l’immigrazione riferito all’anno 2009. Il rapporto raccoglie e aggrega le informazioni qualitative e quantitative ricevute dai 103 Consigli territoriali che rilevano, a livello provinciale, dati riguardantigli indicatori socio-economici sul fenomeno dell’immigrazione regolare nel territorio (lavoro, alloggio, salute, istruzione, minori, scuola, servizi assistenziali, cultura, associazionismo, fenomeni di devianza) e le iniziative e i progetti attuati da istituzioni e da organizzazioni private a sostegno delle politiche di integrazione.
Il contenzioso riguardante cittadini extracomunitari I ricorsi riguardanti cittadini extracomunitari segnalati per il 2009 sono stati 9.731, di cui il 49% civili e il 43% amministrativi; il rimanente 8% è rappresentato dai ricorsi gerarchici. Le espulsioni costituiscono l’oggetto più frequente dei ricorsi (59%), seguite dai rigetti dei rinnovi di permesso di soggiorno (16%) e dei nullaosta (10%). Le regioni con il maggiore numero di ricorsi censiti risultano l’Emilia-Romagna(19,2%), il Piemonte (12,7%) e la Sicilia (12,6%). In Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria prevalgono i ricorsi civili. (Fonte: Ministero dell'Interno)
(3 Febbraio 2012)
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COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: UNA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA
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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2011 , nonostante la nota congiunta del 4 gennaio 2012, con cui si sono espressi i ministri dell'Interno e per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, dal 30 gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che prevedono il pagamento di un contributo a carico degli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In data 27 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha emanato una prima circolare esplicativa in materia, anche se permangono diversi dubbi interpretativi. (Fonte: Asgi)
Leggi la Circolare
(31 Gennaio 2012)
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LA CROAZIA SARÀ IL 28° PAESE DELL’UNIONE EUROPEA?
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“La Croazia va in Europa”, “La Croazia ha deciso”. Sono solo alcuni dei titoli di ieri sui quotidiani croati. Al referendum che si tenuto il 22 gennaio, i favorevoli all’ingresso della Croazia nell’Unione europea sono stati il 66%, mentre i contrari il 33%. Con un’affluenza di poco superiore al 43%, la Croazia supera la già bassa affluenza registrata dall’Ungheria, 45,62%, quando votò l’ingresso nell’UE al referendum del 2003 (ma all’epoca i sì ungheresi furono oltre l’83%). Ma non vi era quorum e la maggioranza dei cittadini croati ha pertanto validamente votato a favore dell’ingresso nell’Unione europea. I più tiepidi nei commenti sono stati gli economisti, consapevoli che la Croazia non cambierà da un giorno all’altro grazie al referendum, che le difficoltà economiche del Paese sono ancora tutte da affrontare e che la stessa Unione è attraversata da una crisi senza precedenti. “È un bene che abbiamo votato per l’Unione europea ed io stesso l’ho fatto. Ma non coltiviamo illusioni sul fatto che l’UE risolva i nostri problemi. È un pensiero totalmente errato. I nostri debiti e il nostro deficit restano a noi”, ha commentato l’analista economico Ljubo Jurčić al portale Index.hr. Insomma, anche senza una grande euro-euforia, la Croazia dopo nove anni, tanto è durata la strada verso l’UE, ha compiuto anche l'ultimo passo. Dal primo luglio 2013 sarà ufficialmente il 28° membro dell’Unione. Ma già da questa mattina il ministro degli Esteri Vesna Pusić è seduto al tavolo del consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles. (Fonte: Osservatorio Balcani e Caucaso, 23 gennaio 2012)
(24 gennaio 2012)
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'MODELLO C3 ON-LINE', NUOVA PROCEDURA INFORMATICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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Il nuovo sistema, ora in fase sperimentale dal 30 gennaio al 31 marzo 2012 presso la questura di Foggia che compilerà e invierà on line alla Commissione territoriale la richiesta di protezione internazionale, consentirà il raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione del procedimento amministrativo relativo alle richieste di protezione internazionale attraverso: • la riduzione dei flussi cartacei; • la velocizzazione delle procedure; • l’univocità e condivisione delle informazioni; • l’armonizzazione dei processi.
Dal prossimo mese di aprile 2012 la sperimentazione si estenderà anche alla Sezione distaccata di Bologna mentre su tutto il territorio nazionale il sistema partirà da luglio 2012. SCHEDA PROGETTO “MODELLO C3 ON-LINE” Il progetto si inserisce in un più ampio programma informatico, in corso di realizzazione presso il Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, finalizzato all’automazione totale delle istanze presentate per il riconoscimento della protezione internazionale
Il progetto “Modello C3 on-line”, in particolare, prevede la dematerializzazione del “modello C3” (istanza di riconoscimento della protezione internazionale) attraverso l’acquisizione diretta in via informatica dei dati dell’istanza da parte degli uffici immigrazione delle questure e la trasmissione immediata dell’istanza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente.
Nel momento in cui l’immigrato richiedente asilo giunge sul territorio nazionale, vengono attivate, da parte degli uffici immigrazione delle Questure di riferimento, le procedure di accertamento riferite sia al Regolamento “Dublino”(Regolamento CE n. 343/03 del Consiglio che stabilisce”i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo”) sia al dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25, relativo alle procedure di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Gli interventi, necessari alla realizzazione del progetto comprendono anche: a) l’acquisizione di 130 postazioni tecnologiche per l’immissione del modello C3 sul sistema da parte degli Uffici Immigrazione delle Questure comprensive di manutenzione e fornitura di materiali di consumo. Tali postazioni sono complete di scanner per l’acquisizione della documentazione presentata dallo straniero a supporto della domanda di protezione internazionale; b) l’attività di formazione dei soggetti che opereranno sul sistema (Questure, Commissioni territoriali, Unità Dublino).
(Fonte: Ministero dell'Interno) (25 Gennaio 2012)
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STUDENTI NON UE RIAMMESSI: ILLEGITTIMA UNA DISTINTA SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO
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I giudici amministrativi bocciano un provvedimento della Gelmini, ammettendo a Medicina 6 studenti israeliani. Tutto ha inizio l'anno scorso, quando l'ex ministro firma un decreto che impone agli studenti extracomunitari che intendono affrontare la lotteria dei test di ammissione alle facoltà a numero programmato una soglia di punteggio: 20 punti, che non sono previsti per gli studenti comunitari. Dal 1999 una quota di posti viene riservata agli studenti provenienti dai paesi non comunitari, che devono solo affrontare un esame aggiuntivo di lingua italiana. Ma l'anno scorso viene introdotto un ulteriore sbarramento: per essere ammessi occorre rispondere ad almeno 20 domande sulle 80 proposte.
"E' un colpo duro alla gestione ministeriale di Mariastella Gelmini", tuona soddisfatto il coordinatore nazionale dell'Udu (l'Unione degli Universitari) Michele Orezzi. "Era stato posto in essere - continua Orezzi - un sistema con una soglia di punteggio per l'ammissione che ha lasciato liberi mille posti; in un periodo di difficoltà economiche non assegnare i posti quando vi sono è gravissimo, danneggia le casse dello Stato, degli Atenei e soprattutto il diritto allo studio costituzionalmente garantito".
L'Udu, attraverso i suoi avvocati, ritiene illegittima questa soglia per almeno due motivi: i test di ammissione prevedono 40 domande, sulle 80 totali, di cultura generale. Ovviante italiana. E gli stranieri che si affacciano nel Belpaese sono svantaggiati. Ma, soprattutto, gli studenti extracomunitari che si sono rivolti al Tar Lazio hanno presentato la domanda per i corsi di ammissione alla facoltà di Medicina alla Sapienza di Roma prima che venisse pubblicato il decreto che impone lo sbarramento di 20 punti.
Inoltre, il limite non ha ragione di esistere perché i posti riservati agli studenti extracomunitari nel 2011 sono stati 1.210, ma le domande appena 859. Secondo l'Udu, non c'era ragione di imporre un limite di punteggio per essere ammessi. Anche perché a superare il test, secondo le regole della Gelmini, sono stati 352. Gli oltre 500 posti non assegnati sono rimasti vacanti, non sono stati rassegnati neppure agli studenti comunitari. Ma tra documenti, certificazioni ed esami sostenuti uno studente israeliano ha dovuto presentarne ben 15.
I giudici del Tar Lazio, lo scorso 14 gennaio hanno ritenuto che i dubbi avanzati dai legali dell'Udu sulle ragioni di esclusione dalla facoltà di Medicina degli studenti stranieri fossero da accogliere, aprendo le porte del mega ateneo romano ai sei israeliani esclusi dalla Gelmini. E qualche speranza si apre anche per tutti gli altri non ammessi. Una notizia che dovrebbe fare piacere anche al neoministro Francesco Profumo, che nell'intervista rilasciata a fine dicembre a Repubblica ha ammesso che in Italia studiano pochi studenti stranieri. (Fonte: La Repubblica, 15 gennaio 2012) (17Gennaio 2012)
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