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Viewing Category: Istruzione
STABILITI GLI INGRESSI PER STUDIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012
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Con il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 9 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, si stabilisce che per l’anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all’estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
Leggi il Decreto
(3 Febbraio 2012)
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STUDENTI NON UE RIAMMESSI: ILLEGITTIMA UNA DISTINTA SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO
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I giudici amministrativi bocciano un provvedimento della Gelmini, ammettendo a Medicina 6 studenti israeliani. Tutto ha inizio l'anno scorso, quando l'ex ministro firma un decreto che impone agli studenti extracomunitari che intendono affrontare la lotteria dei test di ammissione alle facoltà a numero programmato una soglia di punteggio: 20 punti, che non sono previsti per gli studenti comunitari. Dal 1999 una quota di posti viene riservata agli studenti provenienti dai paesi non comunitari, che devono solo affrontare un esame aggiuntivo di lingua italiana. Ma l'anno scorso viene introdotto un ulteriore sbarramento: per essere ammessi occorre rispondere ad almeno 20 domande sulle 80 proposte.
"E' un colpo duro alla gestione ministeriale di Mariastella Gelmini", tuona soddisfatto il coordinatore nazionale dell'Udu (l'Unione degli Universitari) Michele Orezzi. "Era stato posto in essere - continua Orezzi - un sistema con una soglia di punteggio per l'ammissione che ha lasciato liberi mille posti; in un periodo di difficoltà economiche non assegnare i posti quando vi sono è gravissimo, danneggia le casse dello Stato, degli Atenei e soprattutto il diritto allo studio costituzionalmente garantito".
L'Udu, attraverso i suoi avvocati, ritiene illegittima questa soglia per almeno due motivi: i test di ammissione prevedono 40 domande, sulle 80 totali, di cultura generale. Ovviante italiana. E gli stranieri che si affacciano nel Belpaese sono svantaggiati. Ma, soprattutto, gli studenti extracomunitari che si sono rivolti al Tar Lazio hanno presentato la domanda per i corsi di ammissione alla facoltà di Medicina alla Sapienza di Roma prima che venisse pubblicato il decreto che impone lo sbarramento di 20 punti.
Inoltre, il limite non ha ragione di esistere perché i posti riservati agli studenti extracomunitari nel 2011 sono stati 1.210, ma le domande appena 859. Secondo l'Udu, non c'era ragione di imporre un limite di punteggio per essere ammessi. Anche perché a superare il test, secondo le regole della Gelmini, sono stati 352. Gli oltre 500 posti non assegnati sono rimasti vacanti, non sono stati rassegnati neppure agli studenti comunitari. Ma tra documenti, certificazioni ed esami sostenuti uno studente israeliano ha dovuto presentarne ben 15.
I giudici del Tar Lazio, lo scorso 14 gennaio hanno ritenuto che i dubbi avanzati dai legali dell'Udu sulle ragioni di esclusione dalla facoltà di Medicina degli studenti stranieri fossero da accogliere, aprendo le porte del mega ateneo romano ai sei israeliani esclusi dalla Gelmini. E qualche speranza si apre anche per tutti gli altri non ammessi. Una notizia che dovrebbe fare piacere anche al neoministro Francesco Profumo, che nell'intervista rilasciata a fine dicembre a Repubblica ha ammesso che in Italia studiano pochi studenti stranieri. (Fonte: La Repubblica, 15 gennaio 2012) (17Gennaio 2012)
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APPROVATO L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA STRANIERO E STATO
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È stato approvato il 28 Luglio 2011 dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Roberto Maroni e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, il decreto presidenziale che disciplina l’'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato’. Maroni: «Innovazione molto rilevante sul tema della gestione dei flussi dei cittadini stranieri».
Lo strumento prevede per lo straniero un percorso formativo di due anni per l’acquisizione della conoscenza di base della lingua italiana, dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia. Accettando l'accordo, inoltre, lo straniero è obbligato a rispettare i principi della Carta dei valori istituita con decreto del ministro dell'Interno nel 2007.
«Il Governo - ha spiegato Maroni in conferenza stampa - sostiene tutti gli oneri di questo vero e proprio processo di integrazione». Per questo, lo straniero «deve partecipare a tutta una serie di attività che sono riconosciute attraverso il sistema dei crediti».
Sedici sono i crediti iniziali. Possono essere incrementati attraverso l'acquisizione percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al Ssn, stipula di un contratto d'affitto o di acquisto di un immobile, volontariato. Ma possono essere anche decurtati, ad esempio, a causa di una condanna penale anche non definitiva, se sottoposto a misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari. Se, a un mese dal termine del biennio, sono stati raggiunti i 30 crediti, l'accordo viene considerato adempiuto. Se, invece, i crediti sono superiori a 16 e inferiori a 30, l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere i 30 crediti. Infine, se sono pari o inferiori a zero, scatta l'espulsione.
La norma riguarda tutti gli stranieri dai 16 anni di età in su, entrati in Italia per la prima volta, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno. Sono esonerati quelli che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
L’Accordo, previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato introdotto con la legge 94 del 2009. (Fonte: Ministero dell'Interno, 28 luglio 2011)
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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO SECONDO UNA RECENTE CIRCOLARE DEL MIUR
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La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile 2011 chiarisce le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni straniere.
La circolare esamina le seguenti casistiche:
1. Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica
2. Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall’Italia da cittadini italiani, dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica
3. Prosecuzione degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri
4. Minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico
5. Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari
6. Soggiorni di studio all’estero
7. Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti: • A) Presso scuole straniere in Italia: Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art. 382 D.L.vo 297/94). • B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation: Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.) – Legge 30 ottobre 1986, n. 738. • C) Titoli di studio rilasciati da “International School of Trieste” (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994).
(fonte: progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), 27 aprile 2011)
Scarica la Circolare MIUR
(4 maggio 2011)
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RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO NEL CASO IN CUI LO STRANIERO SIA IMPEGNATO NELLA FREQUENZA DEI C.D. CORSI SINGOLI
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IN ONDA DAL 3 FEBBRAIO IL PROGRAMMA TV 'CANTIERI D’ITALIA-L'ITALIANO DI BASE PER COSTRUIRE LA CITTADINANZA'
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Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con la RAI – Radiotelevisione Italiana, ha realizzato il programma televisivo di formazione linguistica ed educazione civica 'Cantieri d’Italia - l’Italiano di base per costruire la cittadinanza' che andrà in onda a partire dal 3 febbraio. Inoltre, per offrire uno strumento di formazione flessibile ed innovativo il programma potrà essere seguito anche online dal 5 febbraio. Il sito web dedicato conterrà oltre al videostreaming di ciascuna puntata, i testi, gli esercizi con autovalutazione, le guide normative e ai servizi.
Il format, che è cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, si inserisce tra gli interventi progettuali di supporto al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di integrazione. Ha l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione di base di italiano L2 per stranieri adulti e giovani adulti accostandola all’orientamento civico, attraverso un corso di educazione alla legalità che valorizzi la conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini stranieri residenti nel Paese.
Il programma sarà trasmesso sia su RAI Scuola (Digitale terrestre) nella versione integrale della durata di 30 minuti a puntata, sia su RAI Due nella versione ridotta della durata di 15 minuti. Le repliche del programma andranno in onda anche su Rai Uno in tarda serata. Si articola in 40 puntate modulari con contenuti didattici e formativi, e 2 speciali che introducono gli obiettivi dell’intervento e promuovono la certificazione del livello di conoscenza linguistica acquisita.
Ciascuna delle puntate di formazione standard sarà articolata in:
- Benvenuti in Italia! - sit-com che descrive alcune situazioni tipo in cui possono trovarsi i cittadini stranieri
- Parlare Italiano - approfondimento linguistico – grammaticale.
- Il Vocabolario Visivo - breve dizionario di base
- Vivere in Italia - approfondimenti sui diritti e doveri.
(2 Febbraio 2011)
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APPROVATO IL PIANO PER L'INTEGRAZIONE NELLA SICUREZZA, L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE E IL DECRETO RELATIVO AL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
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Denominato ‘identità e incontro’, l’accordo tra straniero e Stato prevede corsi di lingua e di educazione civica.
I ministri dell’Interno Roberto Maroni e del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi hanno presentato oggi al Consiglio dei ministri il Piano per l'integrazione nella sicurezza e l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Si tratta di un sistema di regole che, come ha spiegato il ministro Maroni nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Chigi, consente a chi vuole venire in Italia rispettando le leggi «un percorso di integrazione eccellente». Il piano prevede strumenti d'integrazione per gli stranieri e la frequenza a corsi d'italiano e di educazione civica.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il dpr che regola la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dal pacchetto sicurezza. L’iter del provvedimento dovrebbe concludersi entro l’anno ed essere in vigore dal primo gennaio del 2011, ha annunciato Maroni. «Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il ministro - di ciò che abbiamo fatto contro l'immigrazione clandestina». Il nostro modello, ha spiegato Maroni, permette «rigore e severità», ma anche una «politica di integrazione che non ha pari in Europa». Il sistema sviluppato in Italia «può essere portato in Europa come best practice».
Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'istruzione, si basa su cinque principi basilari di integrazione:
• Educazione e apprendimento – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l’integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l’educazione civica.
• Lavoro – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei paesi di origine.
• Alloggio e governo del territorio – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.
• Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l’altro, da un’opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.
• Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata.
Il ministro Sacconi ha annunciato, inoltre, la nascita del portale per l'integrazione, uno strumento che raccoglierà le buone pratiche nel processo per l'integrazione.
Leggi il “Piano per l’integrazione nella sicurezza ‘Identita e incontro’”
Leggi la presentazione dell’Accordo di integrazione
Inoltre il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato il decreto 4 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 n. 134, “Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009”.
Il superamento del test della lingua italiana, nuovo requisito per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, entrerà in vigore a partire dal 09 dicembre 2010.
CHI E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA? Tutti i cittadini stranieri che richiederanno il rilascio del pse di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1 del T.U. del 98/286. I requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno saranno : Il soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni. Il possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità. Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana Il superamento del test sarà esteso anche ai familiari per i quali è consentito il rilascio del pse di lungo periodo.
CHI NON E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA? La verifica della conoscenza della lingua italiana non sarà richiesta: - ai figli minori di anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge. - agli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. - agli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 approvato dal Consiglio d’Europa e rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - agli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed hanno conseguito un titolo che attesta il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 - agli stranieri che hanno ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 –bis del T.U., il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 - agli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ovvero frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentano in Italia il dottorato o un master universitario. - agli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 , comma 1 lettera a), c), d) e q) del T.U. 98/286
QUALI SONO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST? Il cittadino straniero presenterà, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test alla prefettura territorialmente competente. La prefettura convocherà, entro 60 giorni dalla richiesta, il cittadino straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero dovrà presentarsi. Il test si svolgerà con modalità informatiche e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati dagli enti certificatori . Per superare il test il candidato dovrà conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.
Leggi il Decreto Interministeriale
(15 Giugno 2010)
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IN VIGORE IL REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI D'ISTRUZIONE SUPERIORE CONSEGUITI NEI PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI LISBONA DEL 1997
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È in vigore dal 12 gennaio 2010 il Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009. Il Decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009 si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, per l'accesso ai concorsi pubblici, si invia la domanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti: a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1. Sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata; b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.
2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per l'accesso ai concorsi pubblici inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti: a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero: 1) titolo di studio, tradotto e legalizzato; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento; 4) documentazione comprovante la finalita' per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio; b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore: 1) titolo di studio tradotto; 2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto; 3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.
3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.
4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato.
Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento.
Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.
Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni
1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero. 2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, e' di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero. 3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che puo' richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneita' del titolo di studio. 4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, e' di competenza del Ministero degli affari esteri, che puo' richiedere il parere del Ministero. Verso i provvedimenti di diniego di cui agli articoli 3 e 4 l'interessato o l'amministrazione interessata possono presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica. (Fonte: Ministero Istruzione, Università e Ricerca e ASGI) (14 Gennaio 2010)
Leggi il D.P.R. 30 luglio 2009 n. 189 (Regolamento riconoscimento titoli di studio accademici)
Leggi l'elenco degli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore
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CONCESSIONE DI CITTADINANZA ITALIANA: ESSENZIALE CONOSCERE LA LINGUA E LA STORIA ITALIANA.
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Si riporta la new del 13.11.2008 pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno in tema di:" Cittadinanza, Maroni: conoscenza della lingua e della storia italiana essenziale per concedere il beneficio. Il ministro dell'Interno è intervenuto al Quirinale all'incontro del Presidente della Repubblica con una delegazione di 'Nuovi Cittadini' «Il rispetto dei nostri valori fondanti e la conoscenza essenziale della nostra lingua e della nostra storia devono essere accertati con serenità ed equilibrio affinchè non si giunga a concedere il beneficio della cittadinanza indistintamente a tutti attraverso valutazioni superficiali». Lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, intervenendo questa mattina al Quirinale all'incontro del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con una delegazione di 'Nuovi Cittadini', che hanno acquisito di recente la cittadinanza italiana. Il ministro dell'Interno ha sottolineato che la legge sulla cittadinanza «risale all'inizio degli anni '90 e non affrontava ancora il problema della trasformazione dell'Italia da paese di transito a paese di massiccia immigrazione. Infatti - ha proseguito - quale fattore fondamentale di garanzia per il processo di integrazione, considera giustamente importante il decorso del tempo, ma non si sofferma sufficientemente sull'importanza di una concreta verifica della reale presa di coscienza dei valori costituzionali da parte dell'aspirante cittadino». Maroni ha quindi evidenziato la necessità «che le persone giungano già preparate al momento del giuramento da cittadini, anche perchè formarsi è un dovere civico prima ancora che una garanzia di inserimento sociale». Sulle direttive in tema di requisito di reddito minimo, adeguato a garantire all'aspirante l'opportuna autosufficienza economica, Maroni si è detto convinto che «la sfida che abbiamo avanti è quella di considerare l'attribuzione della cittadinanza quale traguardo di un percorso di reale integrazione e non semplicemente come uno degli strumenti attraverso i quali perseguirla». Maroni ha poi commentato i dati sulla concessione di nuove cittadinanze, che nell'ultimo quadriennio hanno avuto un trend crescente, partendo dalle 19.226 del 2005 e arrivando alle 35.766 del 2006 e alle 38.466 del 2007. Al 31 ottobre di quest'anno le concessioni sono attestate a 32.238. «Questi numeri destinati ad un progressivo aumento - ha detto il ministro - richiedono un impegno da parte delle istituzioni affinchè l'integrazione degli immigrati sia effettiva, obiettivo che un'apertura indiscriminata delle frontiere non riesce a garantire. Non si tratta - ha concluso Maroni - solo ed esclusivamente di una questione di sicurezza, ma di creare la maggiore integrazione possibile in condizioni sostenibili da parte del Paese».
(14 Novembre 2008)
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PUBBLICATO IL DECRETO 9 LUGLIO - INGRESSO DI CITTADINI STRANIERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI FORMATIVI PER L'ANNO 2008
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In base alla previsione dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito del contingente annuale, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 Agosto 2008 il Decreto del Ministro del Lavoro del 9 Luglio 2008 " Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l'anno 2008", con allegata la ulteriore ripartizione territoriale delle 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, mentre per le 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale non é prevista analoga ripartizione territoriale.
Per la Regione Veneto sono previsti 615 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento
Leggi il Decreto in Gazzetta Ufficiale
Leggi la Tabella allegata
(12 Agosto 2008)
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