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Viewing Category: Decreto Flussi
COSTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: UNA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA
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Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2011 , nonostante la nota congiunta del 4 gennaio 2012, con cui si sono espressi i ministri dell'Interno e per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, dal 30 gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che prevedono il pagamento di un contributo a carico degli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In data 27 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha emanato una prima circolare esplicativa in materia, anche se permangono diversi dubbi interpretativi. (Fonte: Asgi)
Leggi la Circolare
(31 Gennaio 2012)
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VARATI GLI ACCORDI DI INTEGRAZIONE ("PERMESSI DI SOGGIORNO A PUNTI"). SARANNO IN VIGORE DA MARZO 2012
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Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Entrerà in vigore il prossimo 12 marzo ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi per motivi di lavoro in Italia.
Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Allo straniero verranno conferiti in partenza 16 punti, ma corsi di lingua (obbligatorio sarà il test di livello A2) e di educazione civica, scelta del medico di base, percorsi formativi, attività imprenditoriali, contratto di affitto, potranno contribuire ad accumulare i punti di cui, dopo due anni dalla stipula dell’accordo, lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento. Condanne penali, anche non definitive, illeciti tributari e misure di sicurezza personali invece, saranno i motivi di decurtazione dei punti. Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari: a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti; b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ); c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione. L’art 4 bis del Testo Unico stabilisce inoltre che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, "lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero...", e sembra essere questa a questo punto la parte più difficile.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l'accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.
Leggi:
DPR n. 179 del 14 settembre 2011
L’Accordo di Integrazione
Crediti formativi
Crediti decurtabili
(Fonti: Ministero dell'Interno; meltingpot.org)
(14 Novembre 2011)
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INGRESSO IN ITALIA DEGLI SPORTIVI STRANIERI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ EUROPEA: APPROVATA LA RIPARTIZIONE
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Con DPCM del 10 ottobre 2011 a firma del Sottosegretario di Stato allo sport è stata approvata per la stagione agonistica 2011/2012 la deliberazione n.1448 del 30 settembre 2011 del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. concernente la ripartizione fra le varie Federazioni nazionali del numero degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea, per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale. Il limite d'ingresso nel territorio nazionale è fissato nel numero di 1.377 come da Deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. in data 7.6.2011 in ordine alla quale hanno espresso parere favorevole il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con circolare 8219 dell'11.11.2011 la direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ha provveduto a trasmettere alle prefetture il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2011
Leggi la circolare 8219 dell'11.11.2011, con allegato il DPCM del 10 ottobre 2011
(16 Novembre 2011)
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INGRESSO E MANCATA ASSUNZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO: UNA NUOVA E INTERESSANTE SENTENZA
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La vigente normativa (ed in particolare, l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998) disciplina la procedura di ingresso del lavoratore straniero secondo regole atte a far sì che il perfezionamento della procedura stessa si abbia nel momento in cui è stipulato il (definitivo) contratto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, a nome del quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso, ammettendosi il passaggio alle dipendenze di un altro datore di lavoro solo dopo che quel primo contratto sia stato regolarmente stipulato. Ciò, perché l’autorizzazione ad assumere un lavoratore straniero é rilasciata individualmente e nominativamente ad un determinato datore di lavoro ed essa presuppone, tra l’altro, la verifica dei requisiti soggettivi che devono essere soddisfatti da quel determinato datore, sicché l’autorizzazione stessa non può essere utilizzata da un soggetto diverso: un’interpretazione diversa della normativa de qua,oltre ad essere in contrasto con il sistema delineato dalla suddetta normativa, offrirebbe il fianco a pericolosi abusi, quali lo svolgimento de facto di un’attività di intermediazione nell’assunzione di lavoratori stranieri (come anche affermato dal T.A.R. Umbria con le sentenze del 29 giugno 2006, n. 333; e del 27 gennaio 2006, n. 31). Tuttavia, nella giurisprudenza più recente si è manifestata la tendenza ad un più analitico esame delle ragioni per le quali non si è instaurato il rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto la relativa autorizzazione. In particolare, da un lato si è rilevato come vi siano ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell’instaurazione del predetto rapporto, nelle quali l’attività lavorativa non può essere iniziata per cause non imputabili al lavoratore straniero (si pensi al decesso del datore di lavoro, alla cessazione dell’azienda, ecc.). Queste ipotesi devono essere assimilate alla perdita del lavoro, ai fini dell’applicazione del principio previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno. In proposito, va anche ricordata la circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, n. 3836, per la quale quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda dall’indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro e, quindi, da causa non riconducibile allo straniero, quest’ultimo può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (analogamente a quanto previsto per la fattispecie dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 cit.), sempreché alleghi alla domanda una dichiarazione del Responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione. In alcuni casi si é osservato che la mancata effettiva assunzione dello straniero alle dipendenze del datore di lavoro in cui favore era stato concesso l’ingresso dello straniero in Italia costituisce un’ipotesi nella quale la posizione dello straniero merita tutela in presenza di particolari circostanze, da cui si evince l’assoluta estraneità del medesimo ad eventuali comportamenti illeciti di sedicenti datori di lavoro, concretizzanti ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per evitare elusioni e vanificazioni della normativa in materia. Infatti, l’ingresso in Italia di stranieri per motivi di lavoro avviene sulla base di esigenze manifestate dai futuri datori di lavoro, che debbono ottenere una specifica autorizzazione, in base ad impegni da assumere verso il lavoratore, con rilascio del relativo nulla osta, nei limiti ammessi dalla normativa periodicamente emanata in tema di flussi migratori, secondo scelte che attengono sia alla quantità, sia alla qualità dei nuovi ingressi di cittadini stranieri, in termini ritenuti compatibili con le esigenze e le capacità di accoglienza del Paese ospitante. Ne deriva l’indubbia rilevanza del rispetto dell’iter procedurale previsto, dal momento in cui il singolo cittadino straniero riceve un’offerta di lavoro al suo successivo ingresso in Italia, fino al concreto avvio del rapporto contrattuale, alla cui formazione sia il datore, sia il lavoratore si sono impegnati. Si è, quindi, evidenziato come, alla luce della valenza pubblicistica e della reciprocità degli obblighi assunti dalle parti, la normativa vigente assicuri forme di controllo e di tutela della parte più debole del rapporto, punendo con la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 500 a € 2.500) il datore di lavoro che non comunichi allo Sportello Unico per l’Immigrazione le variazioni del rapporto di lavoro stipulato con lo straniero, e sancendo all’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 il già menzionato principio per cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario. Alcuni giorni fa il TAR della Toscana ha depositato una Sentenza nella quale si riconosce la sussistenza degli estremi di quella situazione di impossibilità sopravvenuta dell’instaurazione del rapporto e di mancato inizio dell’attività di lavoro per cause non imputabili al cittadino extracomunitario, in presenza della quale si applica il principio ex art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che consente allo straniero di scongiurare la revoca del permesso in caso di perdita del posto di lavoro (cui la descritta situazione di impossibilità va equiparata). Infatti il sig. ***** ricorrente nella causa de qua, nel 2009 si presentava presso il Commissariato di P.S. per espletare le formalità previste dalla vigente normativa al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia, essendo risultata la sua pratica carente della prescritta documentazione (in particolare per l’assenza di una busta paga a dimostrazione dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro con la ***.), veniva notificata allo straniero la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, e a niente serviva la precisazione in ordine alla richiesta di produrre la busta paga, ossia che ciò era per lui impossibile, in quanto la società che lo aveva richiesto non avrebbe avuto più alcuna intenzione di assumerlo. Non è, infatti, conciliabile con le succitate esigenze di tutela della parte più debole del rapporto di lavoro una situazione in cui il lavoratore straniero possa esser lasciato all’arbitrio del datore di lavoro (ove questi intenda applicargli condizioni più gravose di quelle concordate), senza alcun supplemento di istruttoria ad opera della P.A., anche al fine di verificare il rispetto della disciplina lavoristica negli ambienti di lavoro.
Leggi la Sentenza de TAR Toscana del 1° giugno, depositata il 20 ottobre 2011, n. 1259
(26 ottobre 2011)
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NUOVI INGRESSI 2011 PER FORMAZIONE E TIROCINIO - INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI INGRESSI DALL'ESTERO
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. Più precisamente, con D.M. dell'11 luglio 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 26 luglio 2011, è stato determinato il contingente anno 2011 relativo all'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi (articolo 44 - bis, comma 6 del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004).
In tale Decreto sono stabiliti 5000 ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, e 5000 ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Per il Veneto sono previsti 800 ingressi per formazione-tirocinio.
Leggi il Decreto
Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2011 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2012. In particolare, anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale, il Ministero degli Affari Esteri fino al 30 giugno può continuare a rilasciare visti di ingresso per formazione, sia pur nei limiti dei visti rilasciati nel primo semestre dell’anno precedente (vale a dire che se sono stati rilasciati ad esempio 1.000 visti per formazione tra gennaio e giugno 2011, tra gennaio e giungo del 2012 non potranno essere rilasciati più di 1.000 visti, anche nell’ipotesi di una maggiore disponibilità di quote). Non vi è, pertanto, un rigido limite temporale per l’invio delle domande. I corsi cui il decreto fa rifermento sono quelli previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite. Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università. Maggiori approfondimenti in proposito sono disponibili sul sito del MIUR all’indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ Si deve inoltre trattare di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che abbiano ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche [infatti a partire dal 2003, con l’entrata a regime del sistema di accreditamento in tutte le Regioni e Province Autonome, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accreditati possono ottenere i finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali o regionali) per l’erogazione di attività formative o di orientamento.]. Attraverso la procedura di accreditamento, le Regioni valutano il possesso di requisiti minimi da parte degli organismi candidati, a garanzia della qualità degli interventi formativi: tale valutazione è compiuta secondo standard previsti dalle legislazioni regionali, elaborati sulla base delle linee di indirizzo e dei requisiti esplicitati nell’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Il nuovo quadro nazionale di riferimento fornisce alle amministrazioni regionali/provinciali specifiche indicazioni per elaborare sistemi di accreditamento basati non più su una logica di accertamento logistico-organizzativo (fondato soprattutto sul rispetto di adempimenti formali, finalizzati ad ottimizzare i criteri connessi alla concessione di finanziamenti e all’assolvimento di alcune procedure previste dalla normativa vigente quali la logistica, la situazione economica, l’affidabilità del legale rappresentante, ecc…), bensì su una logica di qualità della performance complessiva del soggetto attuatore anche e soprattutto rispetto agli esiti del prodotto formativo declinati in risultati di apprendimento e in esiti occupazionali. Su sito dell’Isfol è disponibile un database, elaborato sulla base dei database regionali, contenente informazioni utili sulle sedi formative che hanno ottenuto l’accreditamento. L’ingresso in Italia per la frequenza di un corso di formazione professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va presentata dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dai seguenti documenti:
1. fotografia recente in formato tessera; 2. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto; 3. certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso; 4. documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza 5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000; 6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno); 7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia); 8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine.
Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro (per un elenco dei siti su cui è possibile trovare maggiori informazioni su tali corsi vedi sotto) Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di ingresso. Una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia lo straniero dovrà poi, entro 8 giorni dall’ingresso, richiedere il permesso di soggiorno alla questura competente per territorio, attraverso l’apposito kit disponibile presso gli uffici postali. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di tutto il passaporto, della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana e della polizza assicurativa per malattia ed infortunio. Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha la stessa validità indicata dal visto di ingresso, in genere corrispondente alla durata del corso di formazione e comunque non superiore ad un anno (rinnovabile di un ulteriore anno in caso di corsi biennali). Il permesso per studio/formazione, analogamente a qualsiasi altro tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, consente anche lo svolgimento di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, senza che sia necessario stipulare un contratto di soggiorno, purché per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 1040 ore annuali. A conclusione del corso di formazione tale permesso potrebbe anche essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso. Trattandosi di una conversione che può avvenire solo nell’ambito delle quote, la domanda potrà essere presentata solo se dopo la conclusione del corso e prima della scadenza del permesso di soggiorno è in vigore un decreto-flussi che destini quote specifiche alla conversione da studio a lavoro. Conseguentemente, non sarà possibile convertire tali permessi se il corso termina a quote già esaurite o in mancanza di un decreto flussi con specifiche quote riservate alla conversione.in permesso per lavoro subordinato o in permesso per lavoro autonomo(tra cui, come chiarito nella recente circolare del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2010, rientra anche chi viene assunto con contratto c.d. a progetto). Per questo anno, 2011, la possibilità di conversione é già terminata il 30 giugno 2011. Per reperire informazioni utili sui corsi di formazione professionali organizzati nella regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ - Sezione del sito della regione veneto dedicata alla “Formazione ed al Lavoro”. Sul sito è disponibile una Guida per giovani ed adulti, sia occupati che disoccupati, in cerca di un corso di aggiornamento e/o riqualificazione. È stato approvato il provvedimento che regola i progetti di tirocinio formativo e di orientamento per i cittadini residenti in Paese non appartenenti al'Unione Europea (DGR n. 2230 del 21/09/10). Il nuovo atto modifica ed integra la precedente DGR n.3299 del 31/11/09 e apporta variazioni anche alla modulistica di presentazione dei progetti. A breve il testo della DGR e relativi allegati saranno pubblicati sul BUR.
Per informazioni: Servizio Occupazione e Servizi per l'Impiego - Regione del Veneto. Ufficio Coord. EURES- 041/2795326 (Fonti: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, VenetoLavoro)
(15 settembre 2011)
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DECRETO FLUSSI 2010. ULTERIORE ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI CONVERSIONI DI PERMESSI DI SOGGIORNO
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Con Circolare del 26 Luglio 2011 la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto una ulteriore attribuziuone di quote di conversioni di permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro non stagionale, sempre nell'ambito delle quote disposte con il DPCM 30 novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre 2010
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(28 Luglio 2011)
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NUOVO ACCORDO ITALIA - MOLDOVA IN MATERIA DI MIGRAZIONI
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, ha incontrato oggi presso questo Ministero a Palazzo Marco Biagi il Ministro del Lavoro, della Protezione Sociale e della Famiglia della Repubblica di Moldova, Sig.ra Valentina Buliga. Al centro del colloquio le ottime relazioni tra i due Paesi nei settori di competenza, di cui è positiva testimonianza la presenza in Italia di una significativa comunità moldava di oltre 100mila persone pienamente integrate. Nell’ambito della crescente collaborazione bilaterale i due Ministri hanno firmato un nuovo Accordo – con relativo Protocollo esecutivo - in materia di migrazione per motivi di lavoro. Tale Accordo introduce importanti innovazioni rispetto alla precedente intesa del 2003, con l’obiettivo innanzitutto di dare una risposta al crescente impatto negativo di questa fuoriuscita di manodopera sul tessuto economico e sociale della Moldova, attraverso meccanismi di “migrazione circolare”, cioè di rientro dei lavoratori immigrati nel Paese di origine. Nel contempo l’Accordo prevede di accompagnare il fenomeno migratorio in corso con programmi di formazione linguistica e professionale e con meccanismi di selezione della manodopera moldava che tengano conto dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro italiano. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offrirà un supporto operativo anche attraverso l’istituzione di un Ufficio Locale di Coordinamento in Moldova. I due Ministri hanno infine affrontato la delicata questione riguardante i minori moldavi che versano in stato di difficoltà per la mancanza di uno o due genitori emigrati all’estero, attivando ogni possibile sinergia tra le misure previste dal Piano nazionale per l’emigrazione del Governo moldavo - per la cui realizzazione Sacconi ha manifestato la disponibilità italiana a contribuire - e il Progetto europeo a forte partecipazione italiana lanciato nel maggio scorso, dove è prevista l’attivazione di interventi per un valore di circa 2 milioni di euro. (Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 Luglio 2011)
(6 Luglio 2011)
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DECRETO FLUSSI STAGIONALI 2011: DAL 22 MARZO SI INVIANO LE DOMANDE PER 60.000 QUOTE. NUOVA CIRCOLARE ESPLICATIVA
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Il decreto che relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2011, che autorizza 60mila nuovi ingressi, arriverà in Gazzetta Ufficiale lunedì 21 marzo, quindi da martedì 22 sarà possibile presentare le domande per il nulloasta al lavoro stagionale nel settore dell'agricoltura e del turismo.
In base all'allegato alla Circolare Ministeriale del 21 marzo 2011 per il Veneto si prevedono 7.400 ingressi per lavoro stagionale
Leggi la Circolare
A questo proposito, i ministeri dell'Interno e del Lavoro e Politiche sociali hanno indicato in una circolare congiunta indirizzata alle rispettive strutture territoriali le istruzioni sulle procedure di inoltro delle istanze, con riferimento alle modalità di presentazione, al procedimento istruttorio e a quello relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
La quota di ingressi consentiti sul territorio nazionale prevista dal decreto flussi stagionali 2011 comprende:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Lo stesso provvedimento consente l'ingresso anche ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati precedentemente, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Leggi la Circolare del 25 Febbraio 2011
Via libera dunque per 60mila lavoratori stranieri stagionali nel 2011, circa 20mila in meno rispetto agli ultimi anni. Il decreto di autorizzazione è già stato firmato e sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese. La novità di quest'anno per le politiche dell'immigrazione, messe a punto dal governo prima che scoppiassero i tumulti in diversi paesi del Nord Africa, riguarda gli ingressi fuori quota per chi ha già lavorato per due anni in Italia. In questo caso le imprese potranno infatti presentare una richiesta solo di tipo amministrativo, una facilitazione per privilegiare la qualificazione del lavoratore. A fine febbraio il ministro Maurizio Sacconi e il direttore generale per l'Immigrazione, Natale Forlani, hanno presentato le linee fondamentali del piano del ministero del Lavoro e delle politiche sociali sull'integrazione socio-lavorativa degli immigrati, che prevede interventi finanziati per oltre 74 milioni di euro. Si punta soprattutto sulla formazione, l'informazione sui fabbisogni di lavoro e sulla selezione dei lavoratori nei paesi d'origine. E la strada è quella degli accordi bilaterali con i paesi (l'obiettivo è di arrivare a 10 intese siglate entro l'anno) anche sulla scorta di quello sottoscritto con l'Egitto e ora in sospeso: «Un'intesa che definirei come una buona pratica - ha detto Sacconi - e che presto speriamo di poter perfezionare». Con l'attivazione della formazione nei paesi di origine potranno entrare in Italia lavoratori stranieri con quote assegnate solo in via amministrativa e saranno formate in questo modo 4.500 persone già nel 2011 II piano ministeriale fa leva su una serie di azioni, gestite con le regioni, per l'integrazione e l'accesso ai servizi essenziali, l'orientamento e la rilevazione sui tenitori dei fabbisogni lavorativi. Natale Forlani ha anche stilato un primo bilancio del click day del 31 gennaio scorso per l'ultimo decreto flussi (quasi 400mila le domande inoltrate). Circa il 70% delle domande presentate nell'ambito delle quote di lavoratori stranieri (circa 100 mila) hanno riguardato il lavoro domestico: prima di tutto colf (62%) e poi badanti (8,6%).Perlo-meno 32omila domande riguardavano le comunità privilegiate, ossia quelle per le quali sono stati stipulati accordi bilaterali specifici. Fra queste, in particolare, spiccano le richieste per l'assistenza domestica. Forlani ha sottolineato che diverse di queste domande sono presentate da datori di lavoro stranieri: «C'è un'evidente richiesta di ricongiunzione familiare che dovrà essere vagliata dagli uffici preposti all'esame delle domande».
L'occasione della presentazione del piano del ministero è stata colta anche per illustrare i dati essenziali del Rapporto 2011 sull'immigrazione per lavoro. Le previsioni, al netto - ovviamente - dei recenti fatti africani, parlano di una stasi (dopo 20 anni di costante crescita) del fabbisogno medio annuo fino al 2015, con non più di 100mila posti di lavoro disponibili per gli immigrati; solo dal 2016 al 2020 si tornerebbe su arrivi dovuti a nuovi impieghi per 26omila lavoratori l'anno.
(Fonte: IlSole24Ore 24 Febbraio 2011)
(Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2011)
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DECRETO FLUSSI 2010-2011. UNA PRIMA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE QUOTE (AGGIORNAMENTO DEL 13/04/2011)
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Con la Circolare del 21 Febbraio 2011, tenendo conto della consultazione effettuata dalle Direzioni Regionali e provinciali del lavoro e con le istituzioni e le parti sociali a livello territoriale sono state stabilite le distribuzioni delle ulteriori quote rimanenti relative alle nazionalità privilegiate e al lavoro domestico per le latre nazionalità di cui agli articoli 2 e 3 DCPM 30.11.2010
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Con Circolare n. 1543 del 24 febbraio 2011 la Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ha riportato la Circolare del 21 febbraio 2011 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale tale dicastero ha provveduto ad una ulteriore attribuzione di quote per lavoro subordinato per le nazionalità privilegiate e delle quote per lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona. La ulteriore attribuzione, che tiene conto delle quote già anticipate, è stata determinata sulla base dei fabbisogni emersi a seguito delle consultazioni effettuate dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro con le istituzioni e le parti sociali a livello territoriale.
Nella Circolare del ministero dell'Interno - Direzione centrale per le politiche dell' immigrazione e dell'asilo - è segnalata l'esigenza di trattare in via prioritaria le domande di richiesta di conversione di permessi di soggiorno per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, e dei permessi dei soggiornanti di lungo periodo rilasciati da Stati dell'Ue, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, in considerazione del fatto che riguardano cittadini stranieri già presenti sul territorio italiano, i quali rischierebbero di trovarsi in condizioni di irregolarità, nell'ipotesi di permesso di soggiorno in scadenza.
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Con la Circolare del 7 aprile 2011 il Dipartimento del Ministero ha disposto una ulteriore attribuzione di quote di conversioni di permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione e stagionale in lavoro subordinato
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Nella Circolare della Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo n. 863 del 4 febbraio 2011, sono riportate le Circolari datate 1 e 3 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al decreto flussi disciplinato dal DPCM 30.11.2010. Con tali provvedimenti è stata disposta, attraverso il sistema SILEN e sulla base dei dati forniti, una prima attribuzione delle quote, per ciascuna provincia, riferibili sia al lavoro subordinato per le nazionalità "privilegiate" dell'articolo 2 del DPCM 30.11.2010, e sia al settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona, ossia le quote per le quali era riservati il "click day" del 2 Febbraio 2011.
Leggi la Circolare del Ministero Lavoro e politiche sociali - Dir. Centr. Politiche immigrazione e asilo n. 863 del 4 Febbraio 2011
Leggi la Circolare Ministero Lavoro e politiche sociali Prot. 859 del 3 Febbraio 2011
Il Dipartimento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con Circolare datata 1° Febbraio 2011 infatti aveva disposto una prima ripartizione di uno stock di 20000 ingresso per lavoro dei complessivi 52.080 posti disponibili per le quote riservate ai cittadini dei Paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi in materia di immigrazione, ossia riguardante le domande per le quali era previsto l'inoltro telematico delle richieste a partire dalle 8.00 del giorno 31 Gennaio 2011
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La totalità delle quote previste dal decreto flussi verrà distribuita tra le province italiane a metà febbraio, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi con le rispettive Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
"MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI NOTA 19 GENNAIO 2011, N. 143 LAVORO D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni.
Nella riunione del 13.01.2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica -oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali- anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.
Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:
1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;
2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmiarazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l’11 febbraio 2011;
3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.
Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno del 3.1.2011.
La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30/11/2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale."
RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI
Articolo 8 1. Trascorsi centoventi giorni (120) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Articolo 3 - Politiche migratorie – Dlgs 286/1998 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. 3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. 5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. 7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
(13 aprile 2011)
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DECRETO FLUSSI 2010-2011. NOTIZIE SUI RISULTATI DEI TRE CLICK DAYS (AGGIORNAMENTO DEL 28/02/2011)
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Alla data del 28 febbraio 2011, ore 10, sono complessivamente 411.117 le domande pervenute ai sensi del decreto flussi 2010. Le domande riguardanti i cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 2 del DPCM 30.11.2010) risultano essere in totale 337.814, delle quali 209.472 per lavoro domestico, 29.250 per assistenza alla persona e 99.092 per lavoro subordinato. La provincia con il maggior numero di domande pervenute è Milano con 44.249 richieste, seguita da Roma (26.593) e Brescia (20.859).
Per i settori lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona (articolo 3 DPCM 30.11.2010) le domande pervenute, dal 2 al 28 febbraio 2011, sono 65.375, gran parte delle quali (57.399) riferibili al lavoro domestico e le restanti 7.976 alla assistenza e cura alla persona (mansione di badante). Le domande pervenute invece per le categorie residuali (articoli 4, 5 e 6 del DPCM 30.11.2010) risultano essere pari a 7.928 ed hanno interessato principalmente le province di Milano (576), Roma (465), Latina (434), Firenze (412) e Brescia (222).
Scarica i documenti:
- Dati delle domande pervenute
- Distribuzione delle domande pervenute
Per maggiore sicurezza qui di seguito vengono indicati i Paesi che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Italia, che fanno parte del primo click day di lunedì 31 gennaio: A. 4500 per cittadini albanesi; B. 1000 per cittadini algerini; C. 2400 per cittadini del Bangladesh; D. 8000 per cittadini egiziani; E. 4000 per cittadini filippini; F. 2000 per cittadini ghanesi; G. 4500 per cittadini marocchini; H. 5200 per cittadini moldavi; I. 1500 per cittadini nigeriani; J. 1000 per cittadini pakistani; K. 2000 per cittadini senegalesi; L. 80 per cittadini somali; M. 3500 per cittadini dello Sri Lanka; N. 4000 per cittadini tunisini; O. 1800 per cittadini indiani; P. 1800 per cittadini peruviani; Q. 1800 per cittadini ucraini; R. 1000 per cittadini del Niger; S. 1000 per cittadini del Gambia; T. 1000 per cittadini di altri Paesi non UE che concludono accordi con l’Italia finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Tra le nazionalità coinvolte nell’invio del 2 febbraio sarà interessante verificare il numero di domande provenienti dalla Cina, che non ha concluso accordi bilaterali con l’Italia. . Nel 2007 le domande inviate nel secondo click day furono complessivamente 140.000. Difficile però un raffronto visto che in quell’occasione furono ammesse le domande, oltre che per lavoro domestico, anche per il settore edile ed altre categorie di lavoratori. Inoltre, nel frattempo, Perù Ucraina ed India hanno concluso accordi con l’Italia in materia di immigrazione e quindi sono entrati a far parte della lista di paesi che hanno inviato le domande il 31 gennaio.
Dalle ore 8.00 del 3 Febbraio si possono inviare le domande telematiche delle conversioni dei titoli di soggiorno per insieme ad alcune tipologie di ingressi per lavoro. Più precisamente con la terza tornata di domande possono essere presentate le istanze per:
- la conversione di 3.000 permessi di soggiorno per studio in pds lavoro subordinato (mod VA); - la conversione di 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione in pds lavoro subordinato (mod VA) - la conversione di 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in pds lavoro subordinato (mod VB) - la conversione di 1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in pds per lavoro subordinato - la conversione di 500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. - l’assunzione di 4.000 cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine - l’assunzione di 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
L'invo delle domande é ancora possibile fino alla data del 30 Giugno 2011
(28 Febbraio 2011)
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