COMPETENZE REGIONALI

L’art. 117 della Costituzione, attribuisce al comma 2, competenza esclusiva allo Stato in materia di immigrazione. Allo Stato spetta dunque definire la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nello specifico gli aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale (sent. C. cost. n. 134 del 2010) e alla regolarizzazione degli stranieri irregolari (sent. C. cost. n. 201 del 2005).

Tuttavia anche alle Regioni sono riconosciuti un ruolo in rapporto alle competenze statali e la possibilità di interventi legislativi in materia di immigrazione rispetto ad ambiti di loro competenza: assistenza sociale, istruzione, salute, abitazione.

Alle Regioni è demandata, dall’articolo 3, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs 286 del 25 luglio 1998), anche l’adozione di provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

Spetta alle Regioni anche la disciplina dei diritti di partecipazione alla vita locale (sentt. C. cost. nn. 372 e 379 del 2004) e delle Consulte per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (sent. C. cost. n. 300 del 2005).