PER IL LAVORO PER IL LAVORO

PER IL LAVORO

CERCARE LAVORO COSA FARE?

Chi cerca lavoro, o è disoccupato deve iscriversi al Centro per l’Impiego (CPI).
Quando si va al CPI si deve portare:

  • Permesso di soggiorno
  • Codice Fiscale
  • Tessera Sanitaria
  • Documento d’Identità
  • Passaporto

Per cercare lavoro è importante avere il Curriculum Vitae (CV); il CV è un documento in cui vanno indicati i dati anagrafici, le esperienze scolastiche/formative e lavorative, la conoscenza delle lingue, il possesso di patenti di guida, le abilità informatiche ed altre capacità.

Per compilarlo si può utilizzare il modello Europass.

Per trovare lavoro ci si può rivolgere anche alle Agenzie per il lavoro. Sono degli enti autorizzati che aiutano nella ricerca di lavoro e/o corsi di formazione.

CERCARE LAVORO COSA FARE?

Chi cerca lavoro, o è disoccupato deve iscriversi al Centro per l’Impiego (CPI).
Quando si va al CPI si deve portare:

  • Permesso di soggiorno
  • Codice Fiscale
  • Tessera Sanitaria
  • Documento d’Identità
  • Passaporto

Per cercare lavoro è importante avere il Curriculum Vitae (CV); il CV è un documento in cui vanno indicati i dati anagrafici, le esperienze scolastiche/formative e lavorative, la conoscenza delle lingue, il possesso di patenti di guida, le abilità informatiche ed altre capacità.

Per compilarlo si può utilizzare il modello Europass.

Per trovare lavoro ci si può rivolgere anche alle Agenzie per il lavoro. Sono degli enti autorizzati che aiutano nella ricerca di lavoro e/o corsi di formazione.

LAVORO SUBORDINATO

  • In Italia l’età minima per lavorare è 16 anni. Sale a 18 anni per i lavori particolarmente pericolosi.
  • Il lavoro subordinato (dipendente) è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali, che stabiliscono lo stipendio base e le regole per ogni settore di lavoro.
  • Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di dare copia del contratto di lavoro che va firmato dal lavoratore. Qui si trova il Contratto Nazionale applicato, la mansione da svolgere e l’orario di lavoro.
  • I contratti prevedono un periodo di prova, durante il quale il rapporto può essere interrotto sia per volontà del lavoratore che del datore di lavoro; il periodo di prova deve essere comunque pagato.
  • Il datore deve dare ogni mese copia della busta paga e, nei mesi di aprile-maggio, anche la CU (Certificazione Unica), cioè il documento che indica il reddito guadagnato nell’anno precedente.
  • Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e al TFR (Trattamento di Fine Rapporto o Liquidazione).

COSA FARE?
Per avere informazioni sul contratto di lavoro ci si può rivolgere ai Sindacati.

ATTENZIONE
Norme antidiscriminazione!
La Costituzione Italiana e molte leggi nel nostro Paese vietano la discriminazione dei lavoratori in base al sesso, alla religione, all’età, all’handicap, all’orientamento sessuale e origine etnica.
Inoltre, è vietata qualsiasi discriminazione riferita allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza della donna lavoratrice.

LAVORARE IN ITALIA CON UNA QUALIFICA PROFESSIONALE ESTERA

IN ITALIA LE PROFESSIONI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE:

PROFESSIONI “NON-REGOLAMENTATE” DALLA LEGGE

Significa che si possono svolgere senza avere uno specifico titolo di studio (ad esempio artisti, musicisti, compositori e molte altre ancora).
Chi intende svolgere in Italia una professione “non-regolamentata” e ha un titolo di studio ottenuto all’estero, non ha bisogno di chiedere all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine il riconoscimento legale o formale del titolo di studio.

PROFESSIONI “REGOLAMENTATE” DALLA LEGGE

In questo caso viene stabilito il titolo di studio indispensabile e i successivi requisiti per l’esercizio della professione (ad esempio l’iscrizione ad un albo professionale).
Queste professioni possono essere svolte dalle persone abilitate secondo la legge specifica prevista per il tipo di professione.
Chi ha un titolo professionale ottenuto all’estero deve chiederne all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine il riconoscimento per poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
In alcuni casi è necessario anche chiedere in Italia l’equiparazione del titolo di studio estero nel corrispondente italiano.

LAVORARE IN ITALIA CON UNA QUALIFICA PROFESSIONALE ESTERA

IN ITALIA LE PROFESSIONI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE:

PROFESSIONI “NON-REGOLAMENTATE” DALLA LEGGE

Significa che si possono svolgere senza avere uno specifico titolo di studio (ad esempio artisti, musicisti, compositori e molte altre ancora).
Chi intende svolgere in Italia una professione “non-regolamentata” e ha un titolo di studio ottenuto all’estero, non ha bisogno di chiedere all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine il riconoscimento legale o formale del titolo di studio.

PROFESSIONI “REGOLAMENTATE” DALLA LEGGE

In questo caso viene stabilito il titolo di studio indispensabile e i successivi requisiti per l’esercizio della professione (ad esempio l’iscrizione ad un albo professionale).
Queste professioni possono essere svolte dalle persone abilitate secondo la legge specifica prevista per il tipo di professione.
Chi ha un titolo professionale ottenuto all’estero deve chiederne all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese di origine il riconoscimento per poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
In alcuni casi è necessario anche chiedere in Italia l’equiparazione del titolo di studio estero nel corrispondente italiano.

QUANDO SI PERDE IL LAVORO

Per prima cosa ricordarsi che se si viene licenziati o non è rinnovato il contratto di lavoro, si può chiedere la “disoccupazione”.
Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito per le persone che perdono il lavoro; ne esistono tipi diversi in base all’attività di lavoro svolto, all’età e al numero dei contributi versati.

Se è il lavoratore ad interrompere il rapporto di lavoro, non ci sarà diritto a nessun tipo di indennità di disoccupazione.
Le madri, possono dimettersi entro il 1° anno di vita del bambino senza perdere il diritto alla disoccupazione.

Per fare domanda di disoccupazione ci si può rivolgere agli enti di Patronato.