PER LO STUDIO PER LO STUDIO

PER LO STUDIO

PER I MINORENNI

In Italia esiste l’obbligo scolastico fino ai 16 anni e l’obbligo formativo fino ai 18 anni per tutti i ragazzi. Questo significa che anche i minori senza permesso di soggiorno hanno il diritto/dovere di frequentare le scuole dell’obbligo italiane e di assolvere l’obbligo formativo presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

I minori sono iscritti a scuola dai genitori o da chi ne esercita la tutela; devono essere inseriti nella classe corrispondente in base all’età anagrafica, salvo diversa decisione del collegio docenti; l’iscrizione può essere fatta in qualunque periodo dell’anno scolastico direttamente presso le scuole di ogni ordine e grado.

PER I MINORENNI

In Italia esiste l’obbligo scolastico fino ai 16 anni e l’obbligo formativo fino ai 18 anni per tutti i ragazzi. Questo significa che anche i minori senza permesso di soggiorno hanno il diritto/dovere di frequentare le scuole dell’obbligo italiane e di assolvere l’obbligo formativo presso le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

I minori sono iscritti a scuola dai genitori o da chi ne esercita la tutela; devono essere inseriti nella classe corrispondente in base all’età anagrafica, salvo diversa decisione del collegio docenti; l’iscrizione può essere fatta in qualunque periodo dell’anno scolastico direttamente presso le scuole di ogni ordine e grado.

PER GLI ADULTI

Gli adulti possono frequentare i corsi di lingua italiana o accedere ai diversi servizi offerti dai CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) che organizzano anche corsi di studio serali per conseguire il diploma di licenza media.

Se si hanno i requisiti richiesti è possibile accedere ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani.
Per iscriversi all’Università occorre comunque avere un titolo di studio riconosciuto in Italia.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

I documenti ufficiali che attestano il possesso dei titoli di studio nel Paese di origine devono essere legalizzati per essere considerati autentici e validi in Italia.

La legalizzazione non ha scadenza.

Insieme alla legalizzazione del titolo di studio, è consigliabile chiedere all’Ambasciata/Consolato italiano la “Dichiarazione di valore”. La “Dichiarazione di valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano e senza scadenza, che dà informazioni su un titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno della scuola che lo ha rilasciato, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).

Questa dichiarazione viene rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente per zona, cioè più vicino alla sede dell’istituto scolastico presso cui si è conseguito il titolo di studio, presentando la documentazione necessaria.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO

I documenti ufficiali che attestano il possesso dei titoli di studio nel Paese di origine devono essere legalizzati per essere considerati autentici e validi in Italia.

La legalizzazione non ha scadenza.

Insieme alla legalizzazione del titolo di studio, è consigliabile chiedere all’Ambasciata/Consolato italiano la “Dichiarazione di valore”. La “Dichiarazione di valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano e senza scadenza, che dà informazioni su un titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato (ufficialità o meno della scuola che lo ha rilasciato, requisiti di accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.).

Questa dichiarazione viene rilasciata dall’Ambasciata/Consolato italiano competente per zona, cioè più vicino alla sede dell’istituto scolastico presso cui si è conseguito il titolo di studio, presentando la documentazione necessaria.

DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI ALL’ESTERO

In generale, i diplomi di laurea conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia.
Tuttavia, le Università italiane possono valutare se questi titoli stranieri abbiano lo stesso valore di quelli italiani.

Per sapere se la laurea può essere utilizzata in Italia, occorre presentare la domanda al Rettore dell’Università presso la quale è attivato un corso di studi simile a quello seguito all’estero.
Può essere necessario dover sostenere degli esami integrativi per conseguire il corrispondente titolo italiano.